Articolo 61 del Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano
Articolo 60Articolo 62
Versione
5 marzo 1950
Art. 61.
Classamento e modalita' esecutive


Il classamento consiste nel riscontrare sopraluogo per ogni singola unita' immobiliare la destinazione ordinaria e le caratteristiche influenti sul reddito e nel collocare l'unita' stessa in quella tra le categorie e classi prestabilite per la zona censuaria a norma dell'art. 9 che, fatti gli opportuni confronti con le unita' tipo, presenta destinazione e caratteristiche conformi od analoghe.
Le unita' immobiliari urbane devono essere classate in base alla destinazione ordinaria ed alle caratteristiche che hanno all'atto del classamento.
Entrata in vigore il 5 marzo 1950
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