Articolo 19 del Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano
Articolo 18Articolo 20
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5 marzo 1950
Art. 19.
Determinazione della rendita catastale in base al reddito lordo


Per la determinazione della rendita catastale il reddito lordo annuo va depurato da tutte le spese e perdite eventuali, escluse soltanto quelle relative all'imposta, fabbricati, alle relative sovraimposte ed ai contributi di ogni specie, nonche' a decime, canoni, livelli, debiti e pesi ipotecari e censuari.
Entrata in vigore il 5 marzo 1950
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