Articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121
Articolo 37Articolo 39
Versione
1 settembre 2022
Art. 38. Informazione 1. L'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 e' sostituito dal seguente:
«Art. 33 (Informazione). - 1. L'informazione e' il presupposto inderogabile per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei suoi strumenti; pertanto, essa e' fornita dall'Amministrazione in via preventiva e in forma scritta sulle materie indicate nei commi seguenti.
2. Fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti, l'Amministrazione, allo scopo di rendere aperto e costruttivo il confronto tra le parti, fornisce tutte le informazioni necessarie sugli atti di valenza generale concernenti il rapporto di lavoro, l'organizzazione degli uffici e la gestione complessiva delle risorse umane, i regolamenti attuativi dell'ordinamento del personale e le particolari esigenze di servizio aventi carattere straordinario o di emergenza, inviando la relativa documentazione alle Organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo triennale recepito dal presente decreto.
3. L'informazione deve essere fornita nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a consentire alle Organizzazioni sindacali di cui al precedente comma, di procedere a una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposte.
4. Sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali sono previste la concertazione o la contrattazione integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione.».
Entrata in vigore il 1 settembre 2022
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente