Articolo 1 delle Norme di attuazione del Codice di Procedura Penale
Versione
24 ottobre 1989
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Versione
22 dicembre 1998
Art. 1
(( (Modalita' di determinazione della competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati).
1. Agli effetti di quanto stabilito dall'articolo 11 del codice, il distretto di corte d'appello nel cui capoluogo ha sede il giudice competente e' determinato sulla base della tabella A allegata alle presenti norme))
Entrata in vigore il 22 dicembre 1998
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