Art. 20. Programmi edilizi 1. Il Ministro delle Finanze, sentito il consiglio di amministrazione del Dipartimento, predispone ed attua programmi per la realizzazione di strutture edilizie per gli uffici e, anche d'intesa con la Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del Tesoro, per l'acquisizione di alloggi di servizio nelle zone disagiate.
2. Alla realizzazione delle strutture edilizie per uffici puo' provvedersi con le procedure e modalita' previste dall' art. 8 della legge 24 aprile 1980, n. 146 , e successive modificazioni. Con uno o piu' decreti del Ministro delle Finanze sono stabilite misure di sicurezza richieste per gli immobili da adibire a sedi degli uffici del Dipartimento, la costruzione puo' essere affidata in concessione a societa' con prevalente partecipazione statale anche indiretta. I contratti e le concessioni sono stipulati, e le relative spese sono effettuate, anche in deroga alle disposizioni di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e successive modificazioni e integrazioni, nonche' alle relative disposizioni regolamentari di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 , e successive modificazioni e integrazioni, ed all' art. 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140 .
E' esclusa ogni forma di gestione fuori bilancio. Sono fatte salve le disposizioni delle leggi 8 agosto 1977, n. 584, e 30 marzo 1981, n. 113 , e successive modificazioni ed integrazioni.
3. L'assegnazione degli alloggi al personale addetto alle strutture operative del Dipartimento ha luogo in base a criteri e procedure da definire d'intesa con le organizzazioni sindacali di cui all' art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266 .
4. A decorrere dal 1 gennaio 1991, i canoni relativi agli alloggi di servizio concessi in uso al personale del Dipartimento sono stabiliti con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto col Ministro dei Lavori Pubblici, sulla base delle disposizioni di legge vigenti in materia di canone sociale.
5. Sono a carico dei concessionari gli oneri per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei relativi fabbricati, nonche' le spese per il consumo di acqua, luce e riscaldamento dell'alloggio ed eventuali altri servizi necessari, ivi comprese, in rapporto alla consistenza millesimale dell'alloggio, le spese di gestione e funzionamento degli ascensori, di pulizia delle parti in comune e della loro illuminazione. Il canone e' trattenuto sulle competenze mensili del concessionario e viene versato in apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate del bilancio statale.
Note all'art. 20:
2. - Il testo dell' art. 8 della legge n. 146/1980 , reca: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980)" (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 28 aprile 1980, e' il seguente:
Art. 8. - Nell'ambito del Ministero delle finanze sono istituiti i centri di servizio in numero non superiore a quindici.
I centri di servizio ricevono le dichiarazioni ed i certificati sostitutivi presentati ai fini delle imposte sul reddito; provvedono alla liquidazione delle imposte dovute ed ai connessi controlli, alla esecuzione dei rimborsi ed alla formazione dei ruoli di pagamento.
Provvedono altresi' al controllo dei versamenti alle esattorie ed agli istituti di credito ed alla gestione degli archivi delle dichiarazioni e dei certificati sostitutivi. Con decreti del Ministro delle finanze sono emanate le disposizioni necessarie per assicurare che i centri di servizio, destinati ad operare nelle zone di Roma e Milano, inizino a funzionare entro il 31 dicembre 1980; a questo scopo e' autorizzata per l'anno 1980 la spesa di lire 45 miliardi. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare entro il 30 novembre 1980, sentita la commissione prevista dal primo comma dell'art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 , su propsota del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze, del tesoro e del bilancio e programmazione economica, uno o piu' decreti aventi valore di legge ordinaria al fine di:
1) definire le competenze territoriali dei centri di servizio avendo riguardo alle dimensioni ottimali di funzionamento, alla densita' dei contribuenti nel territorio ed alle infrastrutture esistenti;
2) definire i rapporti dei centri di servizio con i contribuenti e con gli altri uffici centrali e periferici dell'Amministrazione finanziaria, determinandone la dipendenza organica e funzionale avuto riguardo alla necessita' di separare le specifiche funzioni di accertamento dagli altri adempimenti relativi alla gestione, liquidazione delle dichiarazioni ed ai controlli connessi alle imposte dovute;
3) integrare entro il limite massimo di cinquemila unita' le dotazioni organiche dei ruoli del personale dell'Amministrazione delle finanze e provvedere alla copertura dei relativi posti mediante procedure accelerate, da espletare anche in deroga alle disposizioni di carattere generale vigenti in materia di pubblici concorsi, nonche' attraverso concorsi speciali, anche per soli titoli, riservati agli impiegati appartenenti ai ruoli delle carriere immediatamente inferiore dall'Amministrazione delle finanze.
Se la commissione di cui al comma precedente non esprime il proprio parere nel termine di quarantacinque giorni dall'invio degli schemi di decreto, il Governo provvede egualmente, dandone comunicazione al Parlamento.
Il Ministro delle finanze, al fine di dotare i centri di servizio dei beni immobili occorrenti, e' autorizzato a provvedere mediante la costruzione, l'acquisto o la locazione degli stessi.
Con uno piu' decreti del Ministro delle finanze sono stabilite le misure di sicurezza richieste per gli immobili da adibire a centri di servizio. La costruzione di essi puo' essere data in concessione a societa' con prevalente partecipazione statale anche indiretta.
Alla costruzione dei beni immobili, di cui ai commi precedenti, sono destinate le aree appartenenti al patrimonio dello Stato o, in mancanza, acquistate mediante espropriazione per pubblica utilita' o compravendita o permuta alla quale si applicano le disposizioni del regio decreto legge 10 settembre 1923, n. 2000 , convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 , anche quando le aree da trasferire allo Stato sono di maggior valore rispetto a quello dei beni immobili dello Stato da permutare con le stesse.
Le opere per la costruzione dei beni immobili, di cui ai commi precedenti, sono dichiarate di pubblica utilita', urgenti ed indifferibili e, fino alla loro completa esecuzione, si applicano le disposizioni della legge 3 gennaio 1978, n. 1 .
Il Ministro delle finanze e' autorizzato a stipulare contratti e convenzioni al fine di realizzare, anche mediante affidamento ad una o piu' societa' con prevalente partecipazione statale anche indiretta, la costruzione o l'adattamento delle strutture immobiliari dei centri di servizio, l'acquisizione e la istallazione delle relative macchine elettrocontabili, apparecchiature elettroniche ed attrezzature, comprese quelle per la sicurezza, e l'acquisizione dei mezzi tecnici, arredi, altri beni nonche' di servizi, anche per l'acquisizione dei dati su supporto magnetico ed il trasporto o il deposito temporaneo degli atti e documenti inerenti od occorrenti all'attivita' dei centri.
Per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, il Ministro delle finanze puo' stipulare una o piu' convenzioni concernenti l'affidamento ad una societa' specializzata, a prevalente partecipazione statale anche indiretta, secondo i criteri ed in conformita' agli obiettivi fissati dall'amministrazioine finanziaria e sotto la direzione e la vigilanza degli organi competenti della stessa, dei compiti di analisi e progettazione delle procedure d'automazione, nonche' di realizzazione e manutenzione dei relativi programmi elaborativi. Parimenti puo' essere affidata la gestione operativa dei reparti di elaborazione dati dei centri di servizio per il tempo occorrente alla completa funzionalita' di detti reparti. I dipendenti ed i collaboratori a qualsiasi titolo della societa' affidataria comunque addetti ai compiti di cui al presente comma sono tenuti a mantenere il segreto di ufficio. In caso di violazione di tale dovere si applicano le disposizioni dell' art. 326 del codice penale .
I contratti di locazione di immobili ed i contratti e le convenzioni di cui ai due commi precedenti sono stipulati e le relative spese sono fatte anche in deroga alle norme sulla contabilita' dello Stato ed all' art. 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140 , con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio".
- Il R.D. n. 2440/1923 , reca "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato" e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 23 novembre 1923.
- Il R.D. n. 827/1924 di approvazione del "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato" e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 4 giugno 1924.
- Il testo dell' art. 14 della legge n. 1140/1942 , (variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei diversi Ministeri ed ai bilanci di talune aziende autonome per l'esercizio finanziario 1942-43, ed altri provvedimenti di carattere finanziario) (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 13 ottobre 1942) e' il seguente:
"Art. 14. - L'autorizzazione preventiva del Provveditorato generale dello Stato, stabilita per il funzionamento degli uffici statali dall'art. 24 del regolamento sui servizi del Provveditorato generale dello Stato, approvato con regio decreto 20 giugno 1929 VII, n. 1058, modificato con la legge 29 giugno 1940 - XVIII, n. 802 e dall'art. 3 del decreto del Duce 5 novembre 1935 - XIV, per lavori di stampa, forniture di carta e di buste, acquisto di mobili, soprammobili, tappezzerie, macchine, oggetti di cancelleria, ecc., deve richiedersi anche quando a tali spese si provveda con somme stanziate su capitoli non amministrati dal Provveditorato generale dello Stato o con fondi di gestioni speciali.
L'autorizzazione di cui al precedente comma riguarda sia l'indispensabilita' della fornitura, sia la congruita' della spesa.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai comandi, Corpi e servizi dipendenti dalle amministrazioni militari ed alle aziende dello Stato con ordinamento autonomo".
- La legge n. 584/1977 , reca: "Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici alle direttive della Comunita' economica auropea", e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 26 agosto 1977.
- La legge n. 113/1981 reca: "Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione delle pubbliche forniture alla direttiva della Comunita' economica europea n. 77/62 del 21 dicembre 1976", e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 3 aprile 1981.
- Per il testo dell' art. 4 del D.P.R. n. 266/1987 , si veda la precedente nota all'art. 10.
2. Alla realizzazione delle strutture edilizie per uffici puo' provvedersi con le procedure e modalita' previste dall' art. 8 della legge 24 aprile 1980, n. 146 , e successive modificazioni. Con uno o piu' decreti del Ministro delle Finanze sono stabilite misure di sicurezza richieste per gli immobili da adibire a sedi degli uffici del Dipartimento, la costruzione puo' essere affidata in concessione a societa' con prevalente partecipazione statale anche indiretta. I contratti e le concessioni sono stipulati, e le relative spese sono effettuate, anche in deroga alle disposizioni di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e successive modificazioni e integrazioni, nonche' alle relative disposizioni regolamentari di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 , e successive modificazioni e integrazioni, ed all' art. 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140 .
E' esclusa ogni forma di gestione fuori bilancio. Sono fatte salve le disposizioni delle leggi 8 agosto 1977, n. 584, e 30 marzo 1981, n. 113 , e successive modificazioni ed integrazioni.
3. L'assegnazione degli alloggi al personale addetto alle strutture operative del Dipartimento ha luogo in base a criteri e procedure da definire d'intesa con le organizzazioni sindacali di cui all' art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266 .
4. A decorrere dal 1 gennaio 1991, i canoni relativi agli alloggi di servizio concessi in uso al personale del Dipartimento sono stabiliti con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto col Ministro dei Lavori Pubblici, sulla base delle disposizioni di legge vigenti in materia di canone sociale.
5. Sono a carico dei concessionari gli oneri per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei relativi fabbricati, nonche' le spese per il consumo di acqua, luce e riscaldamento dell'alloggio ed eventuali altri servizi necessari, ivi comprese, in rapporto alla consistenza millesimale dell'alloggio, le spese di gestione e funzionamento degli ascensori, di pulizia delle parti in comune e della loro illuminazione. Il canone e' trattenuto sulle competenze mensili del concessionario e viene versato in apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate del bilancio statale.
Note all'art. 20:
2. - Il testo dell' art. 8 della legge n. 146/1980 , reca: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980)" (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 28 aprile 1980, e' il seguente:
Art. 8. - Nell'ambito del Ministero delle finanze sono istituiti i centri di servizio in numero non superiore a quindici.
I centri di servizio ricevono le dichiarazioni ed i certificati sostitutivi presentati ai fini delle imposte sul reddito; provvedono alla liquidazione delle imposte dovute ed ai connessi controlli, alla esecuzione dei rimborsi ed alla formazione dei ruoli di pagamento.
Provvedono altresi' al controllo dei versamenti alle esattorie ed agli istituti di credito ed alla gestione degli archivi delle dichiarazioni e dei certificati sostitutivi. Con decreti del Ministro delle finanze sono emanate le disposizioni necessarie per assicurare che i centri di servizio, destinati ad operare nelle zone di Roma e Milano, inizino a funzionare entro il 31 dicembre 1980; a questo scopo e' autorizzata per l'anno 1980 la spesa di lire 45 miliardi. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare entro il 30 novembre 1980, sentita la commissione prevista dal primo comma dell'art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 , su propsota del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze, del tesoro e del bilancio e programmazione economica, uno o piu' decreti aventi valore di legge ordinaria al fine di:
1) definire le competenze territoriali dei centri di servizio avendo riguardo alle dimensioni ottimali di funzionamento, alla densita' dei contribuenti nel territorio ed alle infrastrutture esistenti;
2) definire i rapporti dei centri di servizio con i contribuenti e con gli altri uffici centrali e periferici dell'Amministrazione finanziaria, determinandone la dipendenza organica e funzionale avuto riguardo alla necessita' di separare le specifiche funzioni di accertamento dagli altri adempimenti relativi alla gestione, liquidazione delle dichiarazioni ed ai controlli connessi alle imposte dovute;
3) integrare entro il limite massimo di cinquemila unita' le dotazioni organiche dei ruoli del personale dell'Amministrazione delle finanze e provvedere alla copertura dei relativi posti mediante procedure accelerate, da espletare anche in deroga alle disposizioni di carattere generale vigenti in materia di pubblici concorsi, nonche' attraverso concorsi speciali, anche per soli titoli, riservati agli impiegati appartenenti ai ruoli delle carriere immediatamente inferiore dall'Amministrazione delle finanze.
Se la commissione di cui al comma precedente non esprime il proprio parere nel termine di quarantacinque giorni dall'invio degli schemi di decreto, il Governo provvede egualmente, dandone comunicazione al Parlamento.
Il Ministro delle finanze, al fine di dotare i centri di servizio dei beni immobili occorrenti, e' autorizzato a provvedere mediante la costruzione, l'acquisto o la locazione degli stessi.
Con uno piu' decreti del Ministro delle finanze sono stabilite le misure di sicurezza richieste per gli immobili da adibire a centri di servizio. La costruzione di essi puo' essere data in concessione a societa' con prevalente partecipazione statale anche indiretta.
Alla costruzione dei beni immobili, di cui ai commi precedenti, sono destinate le aree appartenenti al patrimonio dello Stato o, in mancanza, acquistate mediante espropriazione per pubblica utilita' o compravendita o permuta alla quale si applicano le disposizioni del regio decreto legge 10 settembre 1923, n. 2000 , convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 , anche quando le aree da trasferire allo Stato sono di maggior valore rispetto a quello dei beni immobili dello Stato da permutare con le stesse.
Le opere per la costruzione dei beni immobili, di cui ai commi precedenti, sono dichiarate di pubblica utilita', urgenti ed indifferibili e, fino alla loro completa esecuzione, si applicano le disposizioni della legge 3 gennaio 1978, n. 1 .
Il Ministro delle finanze e' autorizzato a stipulare contratti e convenzioni al fine di realizzare, anche mediante affidamento ad una o piu' societa' con prevalente partecipazione statale anche indiretta, la costruzione o l'adattamento delle strutture immobiliari dei centri di servizio, l'acquisizione e la istallazione delle relative macchine elettrocontabili, apparecchiature elettroniche ed attrezzature, comprese quelle per la sicurezza, e l'acquisizione dei mezzi tecnici, arredi, altri beni nonche' di servizi, anche per l'acquisizione dei dati su supporto magnetico ed il trasporto o il deposito temporaneo degli atti e documenti inerenti od occorrenti all'attivita' dei centri.
Per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, il Ministro delle finanze puo' stipulare una o piu' convenzioni concernenti l'affidamento ad una societa' specializzata, a prevalente partecipazione statale anche indiretta, secondo i criteri ed in conformita' agli obiettivi fissati dall'amministrazioine finanziaria e sotto la direzione e la vigilanza degli organi competenti della stessa, dei compiti di analisi e progettazione delle procedure d'automazione, nonche' di realizzazione e manutenzione dei relativi programmi elaborativi. Parimenti puo' essere affidata la gestione operativa dei reparti di elaborazione dati dei centri di servizio per il tempo occorrente alla completa funzionalita' di detti reparti. I dipendenti ed i collaboratori a qualsiasi titolo della societa' affidataria comunque addetti ai compiti di cui al presente comma sono tenuti a mantenere il segreto di ufficio. In caso di violazione di tale dovere si applicano le disposizioni dell' art. 326 del codice penale .
I contratti di locazione di immobili ed i contratti e le convenzioni di cui ai due commi precedenti sono stipulati e le relative spese sono fatte anche in deroga alle norme sulla contabilita' dello Stato ed all' art. 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140 , con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio".
- Il R.D. n. 2440/1923 , reca "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato" e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 23 novembre 1923.
- Il R.D. n. 827/1924 di approvazione del "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato" e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 4 giugno 1924.
- Il testo dell' art. 14 della legge n. 1140/1942 , (variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei diversi Ministeri ed ai bilanci di talune aziende autonome per l'esercizio finanziario 1942-43, ed altri provvedimenti di carattere finanziario) (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 13 ottobre 1942) e' il seguente:
"Art. 14. - L'autorizzazione preventiva del Provveditorato generale dello Stato, stabilita per il funzionamento degli uffici statali dall'art. 24 del regolamento sui servizi del Provveditorato generale dello Stato, approvato con regio decreto 20 giugno 1929 VII, n. 1058, modificato con la legge 29 giugno 1940 - XVIII, n. 802 e dall'art. 3 del decreto del Duce 5 novembre 1935 - XIV, per lavori di stampa, forniture di carta e di buste, acquisto di mobili, soprammobili, tappezzerie, macchine, oggetti di cancelleria, ecc., deve richiedersi anche quando a tali spese si provveda con somme stanziate su capitoli non amministrati dal Provveditorato generale dello Stato o con fondi di gestioni speciali.
L'autorizzazione di cui al precedente comma riguarda sia l'indispensabilita' della fornitura, sia la congruita' della spesa.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai comandi, Corpi e servizi dipendenti dalle amministrazioni militari ed alle aziende dello Stato con ordinamento autonomo".
- La legge n. 584/1977 , reca: "Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici alle direttive della Comunita' economica auropea", e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 26 agosto 1977.
- La legge n. 113/1981 reca: "Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione delle pubbliche forniture alla direttiva della Comunita' economica europea n. 77/62 del 21 dicembre 1976", e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 3 aprile 1981.
- Per il testo dell' art. 4 del D.P.R. n. 266/1987 , si veda la precedente nota all'art. 10.