Articolo 3 del Decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49
Articolo 2Articolo 4
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18 maggio 2012
Art. 3. Piano economico-finanziario triennale 1. Le universita', al fine di garantire la sostenibilita' di tutte le attivita' nel medio periodo, predispongono, obbligatoriamente a decorrere dall'anno 2014, un bilancio unico d'ateneo di previsione triennale, composto da budget economico e budget degli investimenti, in conformita' alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18 .
2. Al fine della predisposizione dei documenti di bilancio di cui al comma 1, le universita' tengono conto dei piani triennali per la programmazione e il reclutamento del personale di cui al successivo articolo 4 e dei programmi triennali adottati ai sensi dell' articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 , convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 , nel rispetto dei limiti e delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6.
Note all'art. 3:
- Per il testo del citato decreto legislativo n. 18 del 2012 , si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 1-ter del citato decreto-legge n. 7 del 2005 , si veda nelle note alle premesse.
Entrata in vigore il 18 maggio 2012
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