Articolo 8 del Decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49
Articolo 7Articolo 9
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18 maggio 2012
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18 maggio 2017
Art. 8. Costo standard unitario di formazione per studente in corso 1. Il costo standard unitario di formazione per studente in corso, di seguito costo standard per studente, e' il costo di riferimento attribuito al singolo studente iscritto entro la durata normale del corso di studio, determinato tenuto conto della tipologia di corso di studi, delle dimensioni dell'ateneo e dei differenti contesti economici, territoriali e infrastrutturali in cui opera l'universita'.
2. La determinazione del costo standard per studente e' definita, secondo quanto previsto al comma 1, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'ANVUR, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento considerando le voci di costo relative a:
a) attivita' didattiche e di ricerca, in termini di dotazione di personale docente e ricercatore destinato alla formazione dello studente;
b) servizi didattici, organizzativi e strumentali, compresa la dotazione di personale tecnico amministrativo, finalizzati ad assicurare adeguati servizi di supporto alla formazione dello studente;
c) dotazione infrastrutturale, di funzionamento e di gestione delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio dei diversi ambiti disciplinari;
d) ulteriori voci di costo finalizzate a qualificare gli standard di riferimento e commisurate alla tipologia degli ambiti disciplinari.
((5)) --------------- AGGIORNAMENTO (5)
La Corte Costituzionale, con sentenza 22 marzo - 11 maggio 2017, n. 104 (in G.U. 1ª s.s. 17/05/2017, n. 20), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.
Entrata in vigore il 18 maggio 2017
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