Art. 2. Oggetto e ambito di applicazione 1. Il presente decreto disciplina:
a) l'adozione del piano economico-finanziario triennale, al fine di garantire la sostenibilita' di tutte le attivita' dell'ateneo;
b) i principi di riferimento per la predisposizione dei piani triennali diretti a riequilibrare, secondo criteri di piena sostenibilita' finanziaria, i rapporti di consistenza del personale docente, ricercatore, dirigente e tecnico-amministrativo degli atenei, prevedendo che gli effetti delle misure stabilite dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240 trovino adeguato riscontro nei suddetti piani;
c) i limiti massimi dell'incidenza delle spese di personale di ruolo e a tempo determinato, inclusi gli oneri della contrattazione integrativa, nonche' delle spese per l'indebitamento degli atenei, al fine di assicurare la sostenibilita' e l'equilibrio della gestione economico-finanziaria e patrimoniale delle universita';
d) l'introduzione del costo standard unitario di formazione per studente in corso secondo indici commisurati alle diverse tipologie dei corsi di studio e ai differenti contesti economici, territoriali e infrastrutturali in cui operano le universita', individuati dal Ministero sentita l'ANVUR, a cui collegare l'attribuzione di una percentuale della parte dell'FFO non assegnata ai sensi dell' articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1 ;
e) l'introduzione, sentita l'ANVUR, di un sistema di valutazione ex post delle politiche di reclutamento degli atenei, sulla base di criteri definiti ex ante.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano a tutte le universita' italiane statali, comunque denominate, ivi compresi gli istituti universitari a ordinamento speciale.
Note all'art. 2:
- Il testo della citata legge, n. 240 del 2010 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 2011, n. 10, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 2 del citato decreto-legge n. 180 del 2008 :
«Art. 2 (Misure per la qualita' del sistema universitario). - 1. A decorrere dall'anno 2009, al fine di promuovere e sostenere l'incremento qualitativo delle attivita' delle universita' statali e di migliorare l'efficacia e l'efficienza nell'utilizzo delle risorse, una quota non inferiore al 7 per cento del fondo di finanziamento ordinario di cui all' art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , e successive modificazioni, e del fondo straordinario di cui all' art. 2, comma 428, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 , con progressivi incrementi negli anni successivi, e' ripartita prendendo in considerazione:
a) la qualita' dell'offerta formativa e i risultati dei processi formativi;
b) la qualita' della ricerca scientifica;
c) la qualita', l'efficacia e l'efficienza delle sedi didattiche. Ai fini di cui alla presente lettera, sono presi in considerazione i parametri relativi all'incidenza del costo del personale sulle risorse complessivamente disponibili, nonche' il numero e l'entita' dei progetti di ricerca di rilievo nazionale ed internazionale assegnati all'ateneo.
1-bis. Gli incrementi di cui al comma 1 sono disposti annualmente, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, in misura compresa tra lo 0,5 per cento e il 2 per cento del fondo di finanziamento ordinario di cui all' art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , determinata tenendo conto delle risorse complessivamente disponibili e dei risultati conseguiti nel miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse.
2. Le modalita' di ripartizione delle risorse di cui al comma 1 sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, avente natura non regolamentare, da adottarsi, in prima attuazione, entro il 31 marzo 2009, sentiti il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca e il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario. In sede di prima applicazione, la ripartizione delle risorse di cui al comma 1 e' effettuata senza tener conto del criterio di cui alla lettera c) del medesimo comma.».
a) l'adozione del piano economico-finanziario triennale, al fine di garantire la sostenibilita' di tutte le attivita' dell'ateneo;
b) i principi di riferimento per la predisposizione dei piani triennali diretti a riequilibrare, secondo criteri di piena sostenibilita' finanziaria, i rapporti di consistenza del personale docente, ricercatore, dirigente e tecnico-amministrativo degli atenei, prevedendo che gli effetti delle misure stabilite dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240 trovino adeguato riscontro nei suddetti piani;
c) i limiti massimi dell'incidenza delle spese di personale di ruolo e a tempo determinato, inclusi gli oneri della contrattazione integrativa, nonche' delle spese per l'indebitamento degli atenei, al fine di assicurare la sostenibilita' e l'equilibrio della gestione economico-finanziaria e patrimoniale delle universita';
d) l'introduzione del costo standard unitario di formazione per studente in corso secondo indici commisurati alle diverse tipologie dei corsi di studio e ai differenti contesti economici, territoriali e infrastrutturali in cui operano le universita', individuati dal Ministero sentita l'ANVUR, a cui collegare l'attribuzione di una percentuale della parte dell'FFO non assegnata ai sensi dell' articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1 ;
e) l'introduzione, sentita l'ANVUR, di un sistema di valutazione ex post delle politiche di reclutamento degli atenei, sulla base di criteri definiti ex ante.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano a tutte le universita' italiane statali, comunque denominate, ivi compresi gli istituti universitari a ordinamento speciale.
Note all'art. 2:
- Il testo della citata legge, n. 240 del 2010 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 2011, n. 10, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 2 del citato decreto-legge n. 180 del 2008 :
«Art. 2 (Misure per la qualita' del sistema universitario). - 1. A decorrere dall'anno 2009, al fine di promuovere e sostenere l'incremento qualitativo delle attivita' delle universita' statali e di migliorare l'efficacia e l'efficienza nell'utilizzo delle risorse, una quota non inferiore al 7 per cento del fondo di finanziamento ordinario di cui all' art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , e successive modificazioni, e del fondo straordinario di cui all' art. 2, comma 428, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 , con progressivi incrementi negli anni successivi, e' ripartita prendendo in considerazione:
a) la qualita' dell'offerta formativa e i risultati dei processi formativi;
b) la qualita' della ricerca scientifica;
c) la qualita', l'efficacia e l'efficienza delle sedi didattiche. Ai fini di cui alla presente lettera, sono presi in considerazione i parametri relativi all'incidenza del costo del personale sulle risorse complessivamente disponibili, nonche' il numero e l'entita' dei progetti di ricerca di rilievo nazionale ed internazionale assegnati all'ateneo.
1-bis. Gli incrementi di cui al comma 1 sono disposti annualmente, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, in misura compresa tra lo 0,5 per cento e il 2 per cento del fondo di finanziamento ordinario di cui all' art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , determinata tenendo conto delle risorse complessivamente disponibili e dei risultati conseguiti nel miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse.
2. Le modalita' di ripartizione delle risorse di cui al comma 1 sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, avente natura non regolamentare, da adottarsi, in prima attuazione, entro il 31 marzo 2009, sentiti il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca e il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario. In sede di prima applicazione, la ripartizione delle risorse di cui al comma 1 e' effettuata senza tener conto del criterio di cui alla lettera c) del medesimo comma.».