Art. 22. (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 21 DICEMBRE 1999, N. 554 ))
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15 gennaio 1978
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13 maggio 2000
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Giurisprudenza • 7
- 1. Cass. civ., sez. I, sentenza 29/03/2005, n. 6612Provvedimento: […] L'art. 33 d.p.r. 1063 del 1962, di cui nessuna delle parti ha contestato nei motivi di ricorso l'applicabilità al contratto di appalto, ritenuta dalle sentenze impugnate, nel disciplinare i pagamenti in acconto all'appaltatore durante l'esecuzione dei lavori, dispone (3 comma) che sul loro importo "vengono effettuate le ritenute di legge" in ottemperanza, del resto a quanto già previsto dall'art. 48 del r.d. 827 del 1934, che stabiliva il limite massimo dell'acconto e della relativa ritenuta (successivamente modificato dagli art. 1 d.p.r. 904 del 1976, nonché dall'art. 22 della legge 1 del 1978). […]Leggi di più...
- portata·
- ritardo nel pagamento delle rate di acconto e di saldo·
- esclusione·
- previsione·
- interessi ex artt. 35 e 36 del cap.gen. oo.pp. approvato con d.p.r. n. 1063 del 1962·
- fattispecie·
- applicabilità·
- altre ipotesi di ritardato pagamento o di inadempimenti sostanziali dell'appaltante·
- interessi·
- corrispettivo·
- appalto (contratto di)
- 2. CGARS, sez. I, parere definitivo 15/09/2015, n. 800Provvedimento: […] Anche la richiesta di applicazione dell'art. 22 della legge n./1/1978 va rigettata in quanto per la stessa occorre che sussistano determinate condizioni tra le quali certamente l'avvenuta richiesta di concessione da parte dei proprietari , circostanza questa anch'essa non provata e della quale non è traccia tra i documenti agli atti.Leggi di più...
- 3. Cass. civ., sez. I, sentenza 15/10/2004, n. 20324Provvedimento: […] L'art. 33 d.p.r. 1063 del 1962, pacificamente applicabile al contratto di appalto per cui è causa perché più volte richiamato tanto dalla sentenza impugnata, quanto dalle parti, nel disciplinare i pagamenti in acconto all'appaltatore durante l'esecuzione dei lavori, dispone (3^ comma) che sul loro importo "vengono effettuate le ritenute di legge", in ottemperanza, del resto a quanto già previsto dall'art. 48 del r.d. 827 del 1924, che stabiliva il limite massimo dell'acconto e della relativa ritenuta (successivamente modificato dagli art. 1 d.p.r. 904 del 1976, nonché dall'art. 22 della legge 1 del 1978). […]Leggi di più...
- esclusione·
- risarcimento del danno·
- anticipazione sul prezzo·
- revoca dell'anticipazione·
- conseguenze·
- configurabilità·
- rilevabilità d'ufficio·
- non uso dell'ordinaria diligenza da parte del creditore·
- sussistenza·
- ritenute di legge·
- per intempestiva gara di riappalto·
- legittimità·
- art. 1227, secondo comma, cod. civ·
- compensazione in senso tecnico·
- onere della prova a carico del debitore richiedente di non risarcire in tutto o in parte
- 4. Trib. Bari, sentenza 18/04/2024, n. 1885Provvedimento: N. R.G. 10031/2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Valentina D'Aprile, all'esito dell'udienza del 27/9/2023, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10031/2015 r.g. proposta da in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Rosamaria Berloco, domiciliataria, in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione in opposizione; -opponente— contro , Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Sergio Lio, domiciliatario, in …Leggi di più...
- fideiussione·
- solidarietà passiva·
- improcedibilità azione concorsuale·
- spese processuali·
- regresso fideiussorio·
- opposizione a decreto ingiuntivo·
- contratto autonomo di garanzia·
- art. 645 c.p.c.·
- prescrizione decennale·
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- 5. Corte d'Appello Roma, sentenza 03/04/2024, n. 2330Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA QUARTA SEZIONE CIVILE così composta dr.ssa Antonella Izzo Presidente dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere dr. Luca Comand consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 7609 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2015 a cui è stata riunita la causa iscritta al n. 6649 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2018 e trattenuta in decisione all'udienza del 12/10/2023 e vertente TRA con sede in Torino, Piazza San Carlo n. 156, (c.f. e P.IVA Parte_1 P.IVA_1 n. ) rappresentata e …Leggi di più...
- par condicio creditorum·
- art. 111 c.p.c.·
- cessione di crediti·
- art. 268 c.p.c.·
- intervento volontario·
- opponibilità cessione·
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- art. 1260 c.c.·
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