Art. 21. (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 21 DICEMBRE 1999, N. 554 ))
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15 gennaio 1978
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13 maggio 2000
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Giurisprudenza • 3
- 1. TAR Napoli, sez. VII, sentenza 05/12/2014, n. 6399Provvedimento: N. 02011/2012 REG.RIC. N. 06399/2014 REG.PROV.COLL. N. 02011/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2011 del 2012, proposto da Itavent Management s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Enrico Angelone, con domicilio eletto presso lo stesso in Napoli, via Cervantes, 64; contro la Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Lacatena, Maria D'Elia e Tiziana Monti, con domicilio eletto …Leggi di più...
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- 2. Cass. civ., SS.UU., sentenza 15/07/1988, n. 4635Provvedimento: L'interpretazione delle Disposizioni collettive di diritto comune, compiuta dal giudice del merito, è incensurabile in Sede di legittimità, se sorretta da adeguata motivazione e rispettosa dei criteri legali di ermeneutica contrattuale, fra i quali fondamentale e prioritario è quello letterale, che è suscettibile d'integrazione mediante gli altri criteri interpretativi - i quali svolgono una funzione sussidiaria e complementare - solo quando le espressioni dei contraenti siano di oscuro od equivoco significato. (nella specie, l'impugnata sentenza, confermata dalla S.C., aveva riconosciuto ad uno specialista ambulatoriale dell'i.N.A.I.L. l'indennità di accesso per il periodo dall' 1 …Leggi di più...
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- 3. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/02/1986, n. 1260Provvedimento: L'interpretazione di un contratto collettivo di diritto comune compiuta dal giudice del merito è incensurabile in Sede di legittimità ove condotta nell'osservanza dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e sorretta da adeguata e logica motivazione. (nella specie la suprema Corte ha ritenuto in contrasto con il significato complessivo dell'accordo l'interpretazione resa dal giudice del merito in ordine all'art. 21 dell'accordo nazionale unico del 22 dicembre 1978 tra l'Inail e i medici specialistici ambulatoriali in forza del quale si escludeva la corresponsione dell'indennità di accesso per la Sede di prima destinazione, solo ai medici che non avevano ricevuto l'incarico prima …Leggi di più...
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