Le regioni stabiliscono le forme e le modalita' di esercizio dei poteri sostitutivi nel caso di inosservanza di termini assegnati da provvedimenti normativi agli enti locali territoriali, agli istituti autonomi per le case popolari ed agli enti ospedalieri per gli adempimenti di loro competenza in ordine a procedimenti amministrativi per la esecuzione di opere pubbliche finanziate dallo Stato o da enti pubblici.
Fino all'emanazione delle leggi regionali, nel caso di inosservanza per oltre trenta giorni dei termini di cui al primo comma l'organo regionale di controllo e, quando trattasi di adempimenti di competenza degli istituti autonomi per le case popolari, la giunta regionale, di ufficio o su comunicazione di chiunque vi abbia interesse, fissano un congruo termine per provvedere, sentito l'ente interessato.
In caso di ulteriore inosservanza l'organo regionale di controllo e la giunta regionale nominano, entro trenta giorni, un commissario per provvedere agli adempimenti omessi.
(( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163 )) (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163 ))