Articolo 4 del Decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155
Articolo 3Articolo 5
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29 febbraio 2004
Art. 4. Corso di formazione iniziale per la conferma nel ruolo
direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato 1. I vincitori dei concorsi di cui all'articolo 3 frequentano un corso di formazione iniziale presso l'Istituto superiore di polizia, di cui all' articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341 , della durata di due anni finalizzato anche al conseguimento del master universitario di secondo livello, sulla base di programmi e modalita' coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. Il corso e' articolato in due cicli annuali ed e' comprensivo di un tirocinio operativo presso strutture del Corpo, alla fine dei quali si sostiene l'esame finale.
2. Le modalita' di svolgimento del corso, i criteri generali del tirocinio operativo, i criteri per la formazione del giudizio di idoneita' per l'ammissione al secondo ciclo, le modalita' di svolgimento dell'esame finale, nonche' i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso sono determinati con regolamento del Ministro competente di concerto con il Ministro dell'interno, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e successive modificazioni.
3. Salvo quanto previsto dal comma 4, i commissari forestali che hanno superato l'esame e che, anche in relazione agli esiti del tirocinio operativo, sono stati dichiarati idonei al servizio nel Corpo forestale dello Stato, prestano giuramento e sono confermati nel ruolo direttivo dei funzionari del Corpo con la qualifica di commissario capo forestale secondo l'ordine della graduatoria di fine corso.
4. Ai fini della determinazione del posto in ruolo e della progressione in carriera, il personale proveniente dal ruolo direttivo speciale di cui all'articolo 12 conserva l'anzianita' maturata nella qualifica di provenienza e, se in possesso della qualifica di ((vice questore aggiunto forestale)) del ruolo direttivo speciale, e' confermato nella qualifica di commissario superiore forestale. Restano fermi i requisiti di effettivo servizio nelle qualifiche del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato previsti dall'articolo 8 per l'accesso alla qualifica di primo dirigente.
5. L'assegnazione alle sedi di servizio e' effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione.
6. I commissari capo forestali permangono nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a due anni.
7. Ai frequentatori del corso si applicano le disposizioni di cui all' articolo 59, secondo comma, della legge 1o aprile 1981, n. 121 .
Entrata in vigore il 29 febbraio 2004
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