Articolo 8 del Decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155
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Art. 8. Nomina a primo dirigente 1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente del ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato avviene:
a) nel limite dell'ottanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento del corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente della durata di tre mesi con esame finale. Allo scrutinio per merito comparativo e' ammesso il personale del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato in possesso di qualifica non inferiore a quella di ((vice questore aggiunto forestale)) con almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica; b) nel limite del restante venti per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso per titoli ed esami riservato al personale del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato, in possesso di una delle lauree indicate all'articolo 3, commi 1 e 2, che rivesta la qualifica non inferiore a quella di ((vice questore aggiunto forestale)) ovvero abbia maturato almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di commissario capo forestale.
1-bis. I posti non coperti del concorso di cui al comma 1, lettera b), sono portati in aumento a quelli riservati, nello stesso anno, per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente, di cui alla lettera a) del medesimo comma.
2. Ai fini del computo delle aliquote di cui al comma 1 la frazione di posto e' arrotondata per eccesso all'unita' in favore dell'aliquota che riporta un resto maggiore, salvo conguaglio fino all'arrotondamento dei resti inferiori da effettuarsi negli anni successivi.
3. La nomina a primo dirigente decorre a tutti gli effetti dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze ed e' conferita secondo l'ordine della graduatoria dell'esame finale del corso per il personale di cui al comma 1, lettera a), e secondo l'ordine della graduatoria di merito del concorso per il personale di cui al comma 1, lettera b). Ai fini della determinazione del posto in ruolo i vincitori del concorso precedono i funzionari che hanno superato il corso di formazione dirigenziale.
4. Il corso di formazione dirigenziale di cui al comma 1, lettera a), ha un indirizzo prevalentemente professionale ed e' finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere giuridico, gestionale e tecnico necessarie per l'esercizio delle funzioni dirigenziali.
5. Le modalita' di svolgimento del corso di formazione dirigenziale, le modalita' di svolgimento dell'esame finale, nonche' i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso sono determinati con regolamento del Ministro competente, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e successive modificazioni.
6. Gli appartenenti al ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato conseguono a titolo onorifico la qualifica di primo dirigente del ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato il giorno successivo alla cessazione dal servizio per limiti di eta', infermita' o decesso, se rivestono la qualifica non inferiore a quella di ((vice questore aggiunto forestale)) e nel quinquennio precedente abbiano prestato servizio senza demerito.
Entrata in vigore il 29 febbraio 2004
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