Articolo 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155
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4 luglio 2001
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13 marzo 2002
Art. 3. (( Accesso alla carriera dei
funzionari del Corpo forestale dello Stato )) 1. (( L'accesso alla carriera dei funzionari del Corpo forestale dello Stato, nella qualifica iniziale del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo stesso )) avviene mediante concorso pubblico per esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani che abbiano:
a) eta' non superiore al limite stabilito con il regolamento
previsto
dall' articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127 . Si prescinde da detto limite per il personale appartenente ad uno dei ruoli del Corpo forestale dello Stato; b) il possesso di una delle lauree specialistiche conseguita sulla base di corsi di studio ad indirizzo giuridico-economico, tecnico e scientifico, da individuarsi, unitamente agli insegnamenti il cui superamento costituisce condizione per la partecipazione al concorso, con decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; )) c) idoneita' fisica, psichica ed attitudinale prevista dall' articolo 1, commi 2 e 4 della legge 7 giugno 1990, n. 149 ;
d) qualita' morali e di condotta (( di cui all'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; )) e) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.
2. Sono fatti salvi i diplomi di laurea in uno dei seguenti corsi: chimica, discipline statistiche, economia e commercio, giurisprudenza, ingegneria, medicina veterinaria, scienze agrarie, scienze biologiche, scienze forestali, scienze geologiche, scienze naturali e loro equipollenti rilasciati secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell' articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 , e delle sue disposizioni attuative.
3. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2001, N. 472 )) .
4. Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi
dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o espulsi dall'impiego presso una pubblica amministrazione.
5. Lo specifico diploma di laurea specialistica, nonche' l'abilitazione all'esercizio di attivita' inerenti al profilo professionale che devono possedere i candidati ed il numero dei posti da mettere a concorso per ciascun profilo professionale sono stabiliti dal bando di concorso che ne determina le modalita' di svolgimento e le materie d'esame. L'esame consiste in due prove scritte e in un colloquio.
(( 5-bis. Nel limite del venti per cento dei posti disponibili nei profili professionali di cui all'articolo 1, comma 4, l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato avviene mediante concorso interno per titoli ed esami, al quale e' ammesso a partecipare il personale del Corpo forestale dello Stato in possesso del prescritto diploma di laurea e dei requisiti attitudinali richiesti, il quale non abbia riportato nei tre anni precedenti la sanzione disciplinare piu' grave della sospensione o riduzione dello stipendio per un mese ed abbia riportato, nello stesso periodo, un giudizio complessivo non inferiore a "buono". Per il personale con qualifica inferiore a quella di vice ispettore o qualifica corrispondente e' richiesta un'anzianita' di servizio di almeno tre anni alla data del bando che indice il concorso. Il bando di concorso da emanarsi con le modalita' di cui al comma 5, determina anche i titoli oggetto di valutazione. I posti non coperti sono conferiti secondo l'ordine della graduatoria di merito del concorso pubblico per esami di cui al comma 1. ))
Entrata in vigore il 13 marzo 2002
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