Articolo 3 del Decreto legislativo 6 maggio 1999, n. 169
Articolo 2Articolo 4
Versione
16 giugno 1999
Art. 3. 1. L' articolo 12-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 12-bis. - Salvo patto contrario, il datore di lavoro e' titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore o della banca di dati creati dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro.".
Nota all'art. 3:
- Per quanto riguarda la legge 22 aprile 1941, n. 633 , si veda in nota all'art. 1.
Entrata in vigore il 16 giugno 1999
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente