Art. 3. 1. L' articolo 12-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 12-bis. - Salvo patto contrario, il datore di lavoro e' titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore o della banca di dati creati dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro.".
Nota all'art. 3:
- Per quanto riguarda la legge 22 aprile 1941, n. 633 , si veda in nota all'art. 1.
"Art. 12-bis. - Salvo patto contrario, il datore di lavoro e' titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore o della banca di dati creati dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro.".
Nota all'art. 3:
- Per quanto riguarda la legge 22 aprile 1941, n. 633 , si veda in nota all'art. 1.