Articolo 17 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68
Articolo 16Articolo 18
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13 maggio 2005
Art. 17. Regole tecniche 1. Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie definisce, ai sensi dell' articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , sentito il Ministro per la funzione pubblica, le regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata. Qualora le predette regole riguardino la certificazione di sicurezza dei prodotti e dei sistemi e' acquisito il concerto del Ministro delle comunicazioni.
Nota all'art. 17:
- Si riporta il testo dell' art. 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 ( testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - Testo A).
«2. Le regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o, per sua delega del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentiti il Ministro per la funzione pubblica e il Garante per la protezione dei dati personali. Esse sono adeguate alle esigenze dettate dall'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, con cadenza almeno biennale.».
Entrata in vigore il 13 maggio 2005
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