Articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68
Articolo 7Articolo 9
Versione
13 maggio 2005
Art. 8. Avviso di mancata consegna 1. Quando il messaggio di posta elettronica certificata non risulta consegnabile il gestore comunica al mittente, entro le ventiquattro ore successive all'invio, la mancata consegna tramite un avviso secondo le modalita' previste dalle regole tecniche di cui all'articolo 17.
Entrata in vigore il 13 maggio 2005
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