Articolo 22 del Decreto-legge 1 giugno 1971, n. 290
Articolo 21Articolo 23
Versione
1 giugno 1971
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Versione
28 luglio 1971
Art. 22. ((Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti comunque relativi all'attuazione del presente decreto e qualsiasi documentazione diretta a conseguire i benefici sono esenti dalle imposte di bollo, di registro ed ipotecarie, dalle tasse di concessione governativa, dai diritti catastali, nonche' dagli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari e dai tributi speciali previsti dalla tabella A, titolo I, allegata alla legge 28 ottobre 1970, n. 777)) Sono esenti dall'imposta generale sull'entrata i corrispettivi degli appalti delle opere, provviste e forniture e gli importi relativi all'acquisto dei materiali.
((Per conseguire le esenzioni tributarie stabilite dal presente articolo i contribuenti devono presentare una dichiarazione rilasciata in carta semplice dall'amministrazione statale competente, attestante che l'atto o il contratto e' posto in essere per i fini di cui al presente decreto))
Entrata in vigore il 28 luglio 1971
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