Articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904
Articolo 2Articolo 4
Versione
8 dicembre 1982
Art. 3.
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque immette nel mercato od utilizza le sostanze ed i preparati pericolosi elencati nell'allegato, fuori dei casi considerati dallo stesso quali eccezioni, e' punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da lire 1 milione fino a lire 5 milioni.
Il divieto non si applica alla immissione o all'uso di tali sostanze e preparati per fini di ricerca, di sviluppo e di analisi.
Entrata in vigore il 8 dicembre 1982
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