Articolo 9 della Legge 9 gennaio 1991, n. 19
Articolo 8Articolo 10
Versione
5 febbraio 1991
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Versione
11 maggio 1993
Art. 9. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 20 MAGGIO 1993, N. 149, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 19 LUGLIO 1993, N. 237))
Entrata in vigore il 11 maggio 1993
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