Articolo 4 bis del Decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255
Articolo 4Articolo 4 ter
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22 agosto 2001
Art. 4-bis. (( (Personale amministrativo, tecnico e ausiliario). )) (( 1. Il disposto dell'articolo 4, comma 1, primo periodo, si applica anche con riferimento ai provvedimenti di assunzione, con contratto a tempo indeterminato, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA). Decorso il termine del 31 luglio, all'adozione dei provvedimenti di assunzione, con contratto a tempo determinato, del predetto personale, provvedono i dirigenti scolastici. Si applicano in ogni caso le disposizioni in materia di programmazione delle assunzioni del personale delle amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , e successive modificazioni. ))
Entrata in vigore il 22 agosto 2001
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