Articolo 4 ter del Decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255
Articolo 4 bis
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22 agosto 2001
Art. 4-ter. (( (Personale educativo). )) (( 1. I distinti ruoli provinciali del personale educativo degli istituti di cui all'articolo 446 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 , sono unificati.
2. Per l'assunzione del personale educativo individuato in relazione alle esigenze delle attivita' convittuali e semiconvittuali, e comunque nel rispetto dei criteri di cui al medesimo articolo 446 del citato testo unico, si utilizzano graduatorie provinciali unificate.
3. La distinzione tra alunni convittori e alunne convittrici opera ai soli fini dell'individuazione dei posti di organico per le esigenze delle attivita' convittuali da affidare a personale educativo rispettivamente maschile e femminile. ))
Entrata in vigore il 22 agosto 2001
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