Articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483
Articolo 7Articolo 9
Versione
31 gennaio 1998
Art. 8. Concorso per titoli ed esami 1. Nei casi in cui l'ammissione a determinati profili avvenga mediante concorso per titoli ed esami, la determinazione dei criteri, per la valutazione dei titoli deve essere effettuata prima delle prove di esame. La valutazione dei titoli, da limitarsi ai soli candidati presenti alla prova scritta, va effettuata prima della correzione della prova stessa. Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.
2. Per i titoli puo' essere attribuito un punteggio fino ad 1/3 di quello complessivo; il bando indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli.
3. Le prove d'esame si svolgono secondo le modalita' previste dagli articoli del presente regolamento.
4. La votazione complessiva e' determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove d'esame, costituito dalla somma dei voti conseguiti nelle prove: scritta, pratica ed orale.
Entrata in vigore il 31 gennaio 1998
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