Articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483
Articolo 2
Versione
31 gennaio 1998
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Versione
21 agosto 2013
Art. 1. Requisiti generali di ammissione 1. Ai sensi dell' articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni e integrazioni, possono partecipare ai concorsi coloro che possiedono i seguenti requisiti generali:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;
b) idoneita' fisica all'impiego:
1) l'accertamento della idoneita' fisica all'impiego - con la osservanza delle norme in tema di categorie protette - e' effettuato, a cura dell'Unita' sanitaria locale (U.s.l.) o dell'azienda ospedaliera, prima dell'immissione in servizio;
2) il personale dipendente da pubbliche ammininistrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 , e' dispensato dalla visita medica; ((4)) c) titolo di studio per l'accesso alle rispettive carriere;
d) iscrizione all'albo professionale, ove richiesta, per l'esercizio professionale. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.
2. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonche' coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile.

--------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 ha disposto (con l'art. 42, comma 1, lettera d)) che, fermi restando gli obblighi di certificazione previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, e' abrogata la disposizione concernente l'obbligo del certificato di idoneita' fisica per l'assunzione nel pubblico impiego di cui alla lettera b), comma 1 del presente articolo.
Entrata in vigore il 21 agosto 2013
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