Art. 71. Commissione esaminatrice 1. La commissione esaminatrice e' nominata dal direttore generale della U.s.l. o dell'azienda ospedaliera ed e' composta da:
a) presidente:
il direttore amministrativo della U.s.l. o dell'azienda ospedaliera o, su delega, un responsabile di struttura amministrativa;
b) componenti:
due dirigenti amministrativi di ruolo di cui uno scelto dal direttore generale nell'ambito del personale in servizio presso le unita' sanitarie locali o le aziende ospedaliere situate nel territorio della regione ed uno designato dalla regione;
c) segretario:
un funzionario amministrativo della U.s.l. o dell'azienda ospedaliera, appartenente ad un livello non inferiore al settimo.
a) presidente:
il direttore amministrativo della U.s.l. o dell'azienda ospedaliera o, su delega, un responsabile di struttura amministrativa;
b) componenti:
due dirigenti amministrativi di ruolo di cui uno scelto dal direttore generale nell'ambito del personale in servizio presso le unita' sanitarie locali o le aziende ospedaliere situate nel territorio della regione ed uno designato dalla regione;
c) segretario:
un funzionario amministrativo della U.s.l. o dell'azienda ospedaliera, appartenente ad un livello non inferiore al settimo.