Articolo 25 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483
Articolo 24Articolo 26
Versione
31 gennaio 1998
Art. 25. Commissione esaminatrice 1. La commissione esaminatrice e' nominata dal direttore generale della U.s.l. o dell'azienda ospedaliera ed e' composta da:
a) presidente:
il dirigente del secondo livello dirigenziale nel profilo professionale della disciplina oggetto del concorso, preposto alla struttura. In caso di pluralita' di strutture o in caso di carenza di titolare l'individua-zione e' operata dal direttore generale, o per delega dal direttore sanitario nell'ambito dell'area alla quale appartiene la struttura il cui posto si intende ricoprire;
b) componenti:
due dirigenti del secondo livello dirigenziale appartenenti al profilo ed alla disciplina oggetto del concorso, di cui uno sorteggiato tra il personale indicato nell'articolo 6, comma 2, ed uno designato dalla regione, fra il personale di cui sopra;
c) segretario:
un funzionario amministrativo della U.s.l. o della azienda ospedaliera appartenente ad un livello non inferiore al settimo.
Entrata in vigore il 31 gennaio 1998
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