Articolo 64 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483
Articolo 63Articolo 65
Versione
31 gennaio 1998
Art. 64. Prove d'esame 1. Le prove d'esame per il concorso sono le seguenti:
a) prova scritta:
relazione su argomenti scientifici relativi alle materie inerenti al profilo messo a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alle materie stesse;
b) prova teorico pratica:
esame e parere scritto su di un progetto o impianto. Per il concorso per la posizione funzionale di geologo: esame e parere scritto sui risultati di dati oro-idrografici e di laboratorio;
c) prova orale:
colloquio nelle materie delle prove scritte, nonche' su altre materie indicate nel bando di concorso.
Entrata in vigore il 31 gennaio 1998
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente