Articolo 23 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483
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Versione
31 gennaio 1998
Art. 23. Servizio prestato all'estero 1. Il servizio prestato all'estero dai cittadini degli Stati membri della Unione europea, nelle istituzioni e fondazioni sanitarie pubbliche e private senza scopo di lucro ivi compreso quello prestato ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49 , equiparabile a quello prestato dal personale del ruolo sanitario, e' valutato con i punteggi previsti per il corrispondente servizio di ruolo, prestato nel territorio nazionale, se riconosciuto ai sensi della legge 10 luglio 1960, n. 735 .
2. Il servizio prestato presso organismi internazionali e' riconosciuto con le procedure della legge 10 luglio 1960, n. 735 , ai fini della valutazione come titolo con i punteggi indicati al comma 1.
Note all' art. 23:
- La legge n. 49/1987 reca: Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.
- La legge n. 735/1960 reca Riconoscimento del servizio sanitario prestato dai medici italiani negli ospedali all'estero.
Entrata in vigore il 31 gennaio 1998
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