Articolo 17 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483
Articolo 16Articolo 18
Versione
31 gennaio 1998
Art. 17. Graduatoria 1. La commissione, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati. E' escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove di esame, la prevista valutazione di sufficienza.
2. La graduatoria viene trasmessa agli uffici amministrativi della U.s.l. o dell'azienda ospedaliera per i provvedimenti di cui all'articolo 18.
Entrata in vigore il 31 gennaio 1998
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