Articolo 26 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483
Articolo 25Articolo 27
Versione
31 gennaio 1998
Art. 26. Prove d'esame 1. Le prove d'esame sono le seguenti:
a) prova scritta:
relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
b) prova pratica:
1) su tecniche e manualita' peculiari della disciplina messa a concorso;
2) per le discipline dell'area chirurgica la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalita' a giudizio insindacabile della commissione;
3) la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
c) prova orale:
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonche' sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Entrata in vigore il 31 gennaio 1998
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