Art. 26. Prove d'esame 1. Le prove d'esame sono le seguenti:
a) prova scritta:
relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
b) prova pratica:
1) su tecniche e manualita' peculiari della disciplina messa a concorso;
2) per le discipline dell'area chirurgica la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalita' a giudizio insindacabile della commissione;
3) la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
c) prova orale:
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonche' sui compiti connessi alla funzione da conferire.
a) prova scritta:
relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
b) prova pratica:
1) su tecniche e manualita' peculiari della disciplina messa a concorso;
2) per le discipline dell'area chirurgica la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalita' a giudizio insindacabile della commissione;
3) la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
c) prova orale:
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonche' sui compiti connessi alla funzione da conferire.