Articolo 72 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483
Articolo 71Articolo 73
Versione
31 gennaio 1998
Art. 72. Prove d'esame 1. Le prove di esame sono le seguenti:
a) prova scritta:
su argomenti di diritto amministrativo o costituzionale o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica nelle suddette materie;
b) prova teorico pratica:
predisposizione di atti o provvedimenti riguardanti l'attivita' del servizio;
c) prova orale:
vertente sulle materie oggetto della prova scritta nonche' sulle seguenti materie: diritto civile, contabilita' di Stato, leggi e regolamenti concernenti il settore sanitario, elementi di diritto del lavoro e di legislazione sociale, elementi di economia politica e scienze delle finanze, elementi di diritto penale.
Entrata in vigore il 31 gennaio 1998
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