Art. 72. Prove d'esame 1. Le prove di esame sono le seguenti:
a) prova scritta:
su argomenti di diritto amministrativo o costituzionale o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica nelle suddette materie;
b) prova teorico pratica:
predisposizione di atti o provvedimenti riguardanti l'attivita' del servizio;
c) prova orale:
vertente sulle materie oggetto della prova scritta nonche' sulle seguenti materie: diritto civile, contabilita' di Stato, leggi e regolamenti concernenti il settore sanitario, elementi di diritto del lavoro e di legislazione sociale, elementi di economia politica e scienze delle finanze, elementi di diritto penale.
a) prova scritta:
su argomenti di diritto amministrativo o costituzionale o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica nelle suddette materie;
b) prova teorico pratica:
predisposizione di atti o provvedimenti riguardanti l'attivita' del servizio;
c) prova orale:
vertente sulle materie oggetto della prova scritta nonche' sulle seguenti materie: diritto civile, contabilita' di Stato, leggi e regolamenti concernenti il settore sanitario, elementi di diritto del lavoro e di legislazione sociale, elementi di economia politica e scienze delle finanze, elementi di diritto penale.