Articolo 15 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483
Articolo 14Articolo 16
Versione
31 gennaio 1998
Art. 15. Prova pratica: modalita' di svolgimento 1. L'ammissione alla prova pratica e' subordinata al raggiungimento, nella prova scritta, del punteggio minimo previsto all'articolo 14.
2. Nei giorni fissati per la prova pratica, ed immediatamente prima del suo svolgimento, la commissione ne stabilisce le modalita' ed i contenuti che devono comportare uguale impegno tecnico per tutti i concorrenti. Nel caso in cui la commissione decida di far effettuare a tutti i candidati la stessa prova, deve proporre tre prove con le medesime modalita' previste per la prova scritta per far procedere al sorteggio della prova oggetto di esame.
3. La commissione procura di mettere a disposizione dei concorrenti apparecchi e materiali necessari per l'espletamento della prova stessa.
4. Le prove pratiche si svolgono alla presenza dell'intera commissione, previa l'identificazione dei concorrenti.
Entrata in vigore il 31 gennaio 1998
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