Articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483
Articolo 3Articolo 5
Versione
31 gennaio 1998
Art. 4. Esclusione dai concorsi 1. L'esclusione dal concorso e' deliberata con provvedimento motivato del direttore generale dell'U.s.l. o dell'azienda ospedaliera, da notificarsi entro trenta giorni dalla esecutivita' della relativa decisione.
Entrata in vigore il 31 gennaio 1998
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