Articolo 61 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483
Articolo 60Articolo 62
Versione
31 gennaio 1998
Art. 61. P u n t e g g i o 1. La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti cosi' ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove d'esame.
2. I punti per le prove d'esame sono cosi ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
3. I punti per la valutazione dei titoli sono cosi' ripartiti:
a) titoli di carriera: 10;
b) titoli accademici e di studio: 3;
c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;
d) curriculum formativo e professionale: 4.
4. Titoli di carriera:
a) servizio di ruolo nel livello a concorso o in livello superiore presso le U.s.l., le aziende ospedaliere, gli enti di cui agli articoli 22 e 23 e presso altre pubbliche amministrazioni, punti 1,00 per anno;
b) servizio di ruolo in altra posizione funzionale presso gli enti di cui alla lettera a), punti 0,50.
5. Titoli accademici e di studio:
a) specializzazione di livello universitario in materie attinenti alla posizione funzionale da conferire, punti 1,00 per ognuna;
b) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso purche' attinenti alla posizione funzionale da conferire, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.
6. Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri indicati nell'articolo 11.
Entrata in vigore il 31 gennaio 1998
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