Articolo 54 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483
Articolo 53Articolo 55
Versione
31 gennaio 1998
Art. 54. Prove d'esame 1. Le prove d'esame per il concorso per il profilo professionale di psicologo:
a) prova scritta:
impostazione di un piano di lavoro su di un caso psico-patologico presentato dalla commissione sotto forma di storia psico-clinica scritta o di colloquio registrato e proposte per gli interventi ritenuti necessari o soluzione di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina a concorso;
b) prova pratica:
esame di un soggetto, raccolta della anamnesi e discussione sul caso, ovvero: esame dei risultati di tests diagnostici e diagnosi psicologica. La prova pratica deve essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
c) prova orale:
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso, nonche' sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Entrata in vigore il 31 gennaio 1998
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