Articolo 10 del Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102
Articolo 9Articolo 11
Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102
Articolo 10 del Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102Abrogato
Versione 26 ottobre 1923
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Versione 13 gennaio 1927
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Versione 16 dicembre 2009
Art. 10. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9 ))
Entrata in vigore il 16 dicembre 2009
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Giurisprudenza • 1
1. Corte Cost., sentenza 12/03/1975, n. 54
Provvedimento: Sentenza 54/1975 (ECLI:IT:COST:1975:54) Giudizio: GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE Presidente: BONIFACIO - Redattore: - Relatore: GIONFRIDA Udienza Pubblica del 18/12/1974; Decisione del 05/03/1975 Deposito de˙l 12/03/1975; Pubblicazione in G. U. Norme impugnate: Massime: 7696 Atti decisi: Massima n. 7696 Titolo SENT. 54/75. IMPIEGO PUBBLICO - PUBBLICA ISTRUZIONE - PRESIDENTE E CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLE UNIVERSTA' - SPESE DELIBERATE ED ORDINATE IN ECCEDENZA AI FONDI DISPONIBILI - R.D. 31 AGOSTO 1933, N. 1592, ART. 52 - RESPONSABILITA' PER DOLO O COLPA GRAVE - ASSUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AL REGIME DELLA …
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r.d. 31 agosto 1933, n. 1592, art. 52·
responsabilita' per dolo o colpa grave·
presidente e consiglio di amministrazione delle universta'·
sent. 54/75. impiego pubblico·
spese deliberate ed ordinate in eccedenza ai fondi disponibili·
giustificazione razionale·
non e' violato l'art. 3 della costituzione·
pubblica istruzione·
esclusione di illegittimita' costituzionale.
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