Art. 22. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL DECRETO 2 APRILE 2015, N. 53))
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18 aprile 2009
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23 maggio 2015
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Giurisprudenza • 7
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 09/12/2024, n. 31561Provvedimento: […] 2. Con il secondo motivo del ricorso principale si deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli accordi collettivi nazionali (in particolare: artt. 9, 10 e 11 d.P.R. n. 316 del 1990 e successivi artt. 9 e 10 d.P.R. n. 271 del 28 luglio 2000, artt. 22 e 23 A.C.N. 23 marzo 2005, artt. 22 e 23 A.C.N. 29 luglio 2009, integrato dall'A.C.N. 8 luglio 2010), nella parte in cui distinguono i due momenti della costituzione del rapporto convenzionale, il primo 5 di 8 finalizzato all'inserimento negli elenchi dei medici specialistici e il secondo diretto al conferimento degli incarichi.Leggi di più...
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- 2. Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 14/12/2022, n. 1963Provvedimento: […] La ricorrente, medico psichiatra svolgente la propria attività in regime di convenzionamento presso il Servizio di psichiatria della ASL Roma B con un turno di n. 2 ore di medicina specialistica ambulatoriale a settimana (monte ore aumentato a n. 4 ore a settimana a decorrere dal 21.01.2014), impugna gli atti dirigenziali concernenti la procedura selettiva indetta dalla predetta ASL per l'assegnazione di un turno di n. 6 ore settimanali di medicina specialistica nella branca di psichiatria ai sensi dell'art. 22, comma 4, dell'ACN del 29 luglio 2009. […]Leggi di più...
- 3. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 04/11/2014, n. 5420Provvedimento: […]Leggi di più...
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- 4. TAR Roma, sez. III, sentenza 31/07/2012, n. 7091Provvedimento: […] 5. Con l'ultimo motivo la ricorrente denuncia l'illegittimità dell'articolo 22 D.M. 17 febbraio 2009, n. 29 (Regolamento recante disposizioni in materia di intermediari finanziari di cui agli articoli 106, 107, 113 e 155, commi 4 e 5 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385), cioè della norma sulla base della quale è stata disposta la cancellazione; la ricorrente sostiene che la disposizione non specificherebbe quali siano le gravi violazioni di legge che costituiscono il presupposto della cancellazione dall'albo e, in particolare, non distinguerebbe tra il semplice ritardo e l'omissione delle segnalazioni previste dall'articolo 56 d.lg. n. 231 del 2007.Leggi di più...
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- 5. Cass. civ., sez. I, ordinanza 12/05/2025, n. 12632Provvedimento: sul ricorso 35889/2019 proposto da: GRUM EDIL COSTRUZIONI SRL IN LIQUIDAZIONE rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Orefice - ricorrente - contro COMUNE DI NOCERA INFERIORE rappresentato e difeso dall'avvocato Filippo Castaldi - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso l'ordinanza della CORTE D'APPELLO di SALERNO n. 1216/2019 depositata il 11/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/04/2025 dal Cons. Dott. Marco Marulli. Civile Ord. Sez. 1 Num. 12632 Anno 2025 Presidente: SCODITTI ENRICO Relatore: MARULLI MARCO Data pubblicazione: 12/05/2025 RG 35889/19 Grum-Comune di Nocera Inferiore Est. Cons. Marulli 2 FATTI DI CAUSA 1. …Leggi di più...
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