Art. 11. Norma transitoria per i redditi dei terreni
La prima revisione generale degli estimi dei terreni dovra' essere disposta e portata a compimento entro il primo decennio di attuazione del presente decreto.
Nel periodo intercorrente fra la entrata in vigore del presente decreto e la scadenza indicata nel precedente comma, i redditi dominicali ed agrari saranno determinati con le norme di cui all' art. 87 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 .
La prima revisione generale degli estimi dei terreni dovra' essere disposta e portata a compimento entro il primo decennio di attuazione del presente decreto.
Nel periodo intercorrente fra la entrata in vigore del presente decreto e la scadenza indicata nel precedente comma, i redditi dominicali ed agrari saranno determinati con le norme di cui all' art. 87 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 .