Articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 604
Articolo 10Articolo 12
Versione
1 gennaio 1974
Art. 11. Norma transitoria per i redditi dei terreni

La prima revisione generale degli estimi dei terreni dovra' essere disposta e portata a compimento entro il primo decennio di attuazione del presente decreto.
Nel periodo intercorrente fra la entrata in vigore del presente decreto e la scadenza indicata nel precedente comma, i redditi dominicali ed agrari saranno determinati con le norme di cui all' art. 87 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 .
Entrata in vigore il 1 gennaio 1974
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