Art. 6. Revisioni degli estimi delle unita' immobiliari urbane
Alle revisioni, parziali e generali, delle tariffe d'estimo delle unita' immobiliari urbane a destinazione ordinaria e, con stima diretta, della rendita catastale delle unita' immobiliari urbane a destinazione speciale o particolare, previste dall' art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , provvede l'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, secondo i criteri contemplati dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249 , modificata con decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514 , e dal regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1949, n. 1142 , in quanto non contrastanti con le disposizioni contenute nel decreto anzidetto.
Ciascuna revisione, anche parziale, deve essere disposta con apposito decreto ministeriale.
Alle revisioni, parziali e generali, delle tariffe d'estimo delle unita' immobiliari urbane a destinazione ordinaria e, con stima diretta, della rendita catastale delle unita' immobiliari urbane a destinazione speciale o particolare, previste dall' art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , provvede l'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, secondo i criteri contemplati dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249 , modificata con decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514 , e dal regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1949, n. 1142 , in quanto non contrastanti con le disposizioni contenute nel decreto anzidetto.
Ciascuna revisione, anche parziale, deve essere disposta con apposito decreto ministeriale.