Art. 9. Revisione della qualificazione, classificazione e classamento delle unita' immobiliari urbane
Le revisioni del classamento delle unita' immobiliari urbane a destinazione ordinaria e della rendita catastale delle unita' immobiliari urbane a destinazione speciale o particolare, previste dall' art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , sono effettuate dall'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali secondo i criteri indicati dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249 , modificata con decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514 e dal regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1949, n. 1142 .
Le stesse norme si applicano nelle revisioni generali della qualificazione, della classificazione, del classamento e della rendita catastale delle unita' immobiliari urbane a destinazione ordinaria, speciale e particolare, da disporre per tutto il territorio nazionale con decreti del Ministro per le finanze.
Le revisioni del classamento delle unita' immobiliari urbane a destinazione ordinaria e della rendita catastale delle unita' immobiliari urbane a destinazione speciale o particolare, previste dall' art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , sono effettuate dall'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali secondo i criteri indicati dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249 , modificata con decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514 e dal regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1949, n. 1142 .
Le stesse norme si applicano nelle revisioni generali della qualificazione, della classificazione, del classamento e della rendita catastale delle unita' immobiliari urbane a destinazione ordinaria, speciale e particolare, da disporre per tutto il territorio nazionale con decreti del Ministro per le finanze.