Articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 604
Articolo 6Articolo 8
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1 gennaio 1974
Art. 7. Estimo catastale delle unita' immobiliari urbane

L'estimo catastale edilizio urbano e' ordinato per tariffe d'estimo nei casi di unita' immobiliari urbane a destinazione ordinaria e per rendita catastale, ottenuta con stima diretta, nei casi di unita' immobiliari urbane a destinazione speciale o particolare.
La tariffa di estimo e' costituita per unita' di riferimento ed in moneta legale e per ciascuna categoria e classe, dal reddito lordo medio ordinario da essa ritraibile, diminuito delle spese di riparazione e manutenzione e di ogni altra spesa necessaria a produrlo.
Nessuna detrazione avra' luogo per decime, canoni, livelli, interessi passivi, nonche' per oneri tributari.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1974
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