Articolo 17 - Accordo Collettivo Nazionale per rapporti con medici addetti ai servizi di guardia medica
Articolo 16Articolo 18
Versione
12 gennaio 1985
Art. 17.
(Assicurazione contro i rischi derivanti dagli incarichi)


L'U.S.L., previo coordinamento della materia a livello regionale, provvede ad assicurare i medici che svolgono il servizio di guardia in forma attiva contro gli infortuni subiti a causa o in occasione dell'attivita' professionale espletata ai sensi del presente accordo, ivi compresi, sempreche' l'attivita' sia prestata in comune diverso da quello di residenza, gli infortuni eventualmente subiti in occasione dell'accesso alla sede di servizio e del conseguente rientro.
Il contratto e' stipulato per i seguenti massimali:
lire 150.000.000 per morte o invalidita' permanente;
lire 50.000 giornaliere per invalidita' temporanea assoluta con un massimo di 300 giorni l'anno.
Entrata in vigore il 12 gennaio 1985
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente