Articolo 5 del Decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 28
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25 marzo 2007
Art. 5. Attivita' transfrontaliera 1. Dopo l' articolo 15 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 , sono inseriti i seguenti:
«Art. 15-bis (Operativita' all'estero delle forme pensionistiche complementari italiane). - 1. I fondi pensione di cui all'articolo 4, comma 1, i fondi pensione aperti, nonche' quelli gia' istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421 , aventi soggettivita' giuridica ed operanti secondo il principio della capitalizzazione, che risultino iscritti all'Albo tenuto a cura della COVIP e siano stati dalla COVIP previamente autorizzati allo svolgimento dell'attivita' transfrontaliera, possono operare con riferimento ai datori di lavoro o ai lavoratori residenti in uno Stato membro dell'Unione europea.
2. La COVIP individua le procedure e le condizioni per il rilascio della predetta autorizzazione, anche avvalendosi di procedimenti semplificati di silenzio-assenso.
3. Un fondo pensione che intenda operare con riferimento a datori di lavoro o di lavoratori residenti nel territorio di un altro Stato membro e' tenuto a comunicare per iscritto la propria intenzione alla COVIP, indicando lo Stato membro in cui intende operare, il nome del soggetto interessato e le caratteristiche principali dello schema pensionistico che sara' ivi gestito.
4. Salvo che nell'ipotesi di cui al comma 5, la COVIP provvede a trasmettere per iscritto le informazioni di cui al precedente comma all'Autorita' competente dello Stato membro ospitante entro tre mesi dal loro ricevimento, dandone comunicazione al fondo pensione.
5. Qualora la COVIP abbia ragione di dubitare che la struttura amministrativa, la situazione finanziaria ovvero l'onorabilita' e professionalita' dei componenti degli organi di amministrazione e controllo e del responsabile del fondo pensione siano compatibili con il tipo di operazioni proposte nello Stato membro ospitante, la stessa puo' non consentire al fondo pensione, anche mediante revoca dell'autorizzazione, di avviare l'attivita' transfrontaliera comunicata, dandone se del caso informazione anche all'Autorita' dello Stato membro ospitante.
6. Il fondo pensione e' tenuto a rispettare la disciplina vigente nello Stato membro ospitante in materia di informativa da rendere agli iscritti, nonche' le disposizioni dello Stato ospitante in materia di diritto della sicurezza sociale e di diritto del lavoro che trovino applicazione nei confronti dei fondi pensione che esercitano attivita' transfrontaliera.
7. Il fondo pensione e', inoltre, tenuto a rispettare, limitatamente alle attivita' svolte in quel particolare Stato membro ospitante, gli eventuali limiti agli investimenti previsti, in conformita' all' articolo 18, comma 7, della direttiva 2003/41/CE , dalla normativa dello Stato membro ospitante che trovino applicazione nei confronti dei fondi che esercitano attivita' transfrontaliera.
8. La COVIP comunica al fondo pensione le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 che siano state alla stessa trasmesse dall'Autorita' competente dello Stato membro ospitante. A decorrere dalla ricezione di questa comunicazione, ovvero, in assenza di comunicazione, decorsi due mesi dalla data in cui l'Autorita' dello Stato membro ospitante ha ricevuto da parte della COVIP la comunicazione di cui al comma 4, il fondo pensione puo' iniziare la sua attivita' nello Stato membro ospitante a favore del soggetto interessato.
9. Le Autorita' di vigilanza dello Stato membro ospitante sono competenti a vigilare sul rispetto delle disposizioni di cui al comma 6, mentre la COVIP e' competente a vigilare sul rispetto delle disposizioni indicate al comma 7.
10. A seguito della comunicazione, da parte dell'Autorita' competente dello Stato membro ospitante, che un fondo pensione ha violato le disposizioni di cui al comma 6, la COVIP adotta, in coordinamento con l'Autorita' dello Stato membro ospitante, le misure necessarie affinche' il fondo pensione ponga fine alla violazione constatata. Se, malgrado le misure adottate dalla COVIP il fondo pensione continua a violare le disposizioni dello Stato ospitante in materia di diritto della sicurezza sociale e di diritto del lavoro applicabili ai fondi pensione transfrontalieri, l'Autorita' dello Stato membro ospitante puo', dopo averne informata la COVIP, adottare le misure che ritiene necessarie al fine di prevenire nuove irregolarita', ivi compreso, nella misura strettamente necessaria, impedire al fondo pensione di fornire i suoi servizi al datore di lavoro nello Stato membro ospitante.
11. In caso di attivita' transfrontaliera, i fondi pensione devono dotarsi di mezzi patrimoniali adeguati, per le ipotesi di cui all'articolo 7-bis, comma 1. La COVIP vigila sul rispetto di questa previsione e, in caso di violazione, puo' anche intervenire ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 3. Restano ferme le competenze delle autorita' di vigilanza sui soggetti gestori.
12. La COVIP puo' prescrivere, anche in considerazione degli eventuali diversi limiti agli investimenti che il fondo pensione debba rispettare nello Stato membro ospitante, la separazione delle attivita' e delle passivita' corrispondenti alle attivita' svolte nello Stato membro dalle altre svolte sul territorio della Repubblica.
Art. 15-ter (Operativita' in Italia delle forme pensionistiche complementari comunitarie). - 1. I fondi pensione istituiti negli Stati membri dell'Unione europea, che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/41/CE e che risultano autorizzati dall'Autorita' competente dello Stato membro di origine allo svolgimento dell'attivita' transfrontaliera possono raccogliere adesioni su base collettiva sul territorio della Repubblica.
2. L'operativita' dei fondi di cui al comma 1 nel territorio della Repubblica e' subordinata alla previa comunicazione da parte dei fondi stessi all'Autorita' competente dello Stato membro di origine delle informazioni concernenti la denominazione dell'impresa e le caratteristiche principali dello schema pensionistico offerto nonche' all'avvenuta trasmissione, da parte dell'Autorita' dello Stato membro di origine, della predetta informativa alla COVIP.
3. I fondi di cui al comma 1 non possono iniziare ad operare nel territorio della Repubblica prima che la COVIP abbia fornito all'Autorita' dello Stato membro di origine informativa in merito alle disposizioni che devono essere rispettate con riguardo al diritto della sicurezza sociale e del lavoro, ai limiti agli investimenti e alle regole in tema di informativa agli iscritti.
L'avvio dell'attivita' transfrontaliera e' in ogni caso ammessa decorsi due mesi dall'avvenuta ricezione da parte della COVIP dell'informativa di cui al precedente comma 2.
4. Ai fondi pensione di cui al comma 1, limitatamente alle adesioni effettuate nel territorio della Repubblica ed alle risorse accumulate e gestite in relazione a tali adesioni, si applicano le norme contenute nel presente decreto in materia di destinatari, adesioni in forma collettiva, finanziamento, prestazioni, permanenza nella forma pensionistica complementare, cessazione dei requisiti di partecipazione, portabilita'. Con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono individuate le eventuali ulteriori disposizioni di diritto della sicurezza sociale e di diritto del lavoro, incluse quelle che disciplinano l'organizzazione e la rappresentativita', le uguali trovano applicazione nei riguardi dei fondi di cui al comma 1.
5. Ai fondi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni in materia di trasparenza emanate, in base al presente decreto, dalla COVIP per i fondi di cui all'articolo 4.
6. Nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 6, comma 5-bis, sono altresi' definiti, i limiti agli investimenti che i fondi di cui al comma 1 devono eventualmente rispettare per la parte di attivi corrispondenti alle attivita' svolte sul territorio della Repubblica.
7. La COVIP puo' chiedere all'Autorita' dello Stato membro di origine di prescrivere al fondo pensione la separazione delle attivita' e delle passivita' corrispondenti alle attivita' svolte sul territorio della Repubblica rispetto alle altre svolte fuori dal predetto territorio.
8. La COVIP e' competente a vigilare sul rispetto delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5, ferma restando la competenza dell'Autorita' dello Stato membro di origine a vigilare sul rispetto delle disposizioni di cui al comma 6.
9. In caso di accertata violazione da parte del fondo pensione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, la COVIP ne informa l'Autorita' dello Stato membro di origine affinche' la stessa adotti, in coordinamento con la COVIP, le misure necessarie affinche' il fondo ponga fine alla violazione constatata. Se, nonostante l'adozione delle predette misure, il fondo pensione continua a violare le disposizioni in materia di diritto della sicurezza sociale e di diritto del lavoro applicabili ai fondi pensione transfrontalieri, la COVIP puo', previa informativa all'Autorita' dello Stato membro di origine, impedire la raccolta di nuove adesioni e nei casi piu' gravi, impedire al fondo di continuare ad operare.
Art. 15-quater (Cooperazione e scambio di informazioni tra le Autorita' competenti). - 1. La COVIP collabora, anche mediante la sottoscrizione di protocolli, con le Autorita' competenti degli altri Stati membri ai fini della complessiva vigilanza sui fondi pensione che effettuano attivita' transfrontaliera e comunica, a questo fine, tutte le informazioni richieste.
2. La COVIP e' l'unica Autorita' italiana competente ad effettuare e a ricevere, sia nella qualita' di Autorita' dello Stato membro di origine sia in quella di Autorita' dello Stato membro ospitante, gli scambi di comunicazioni con le altre Autorita' degli Stati membri, con riguardo ai fondi pensione che svolgono attivita' transfrontaliera, nonche' a comunicare le disposizioni di diritto nazionale che devono trovare applicazione ai sensi dell'articolo 15-ter, commi 4, 5 e 6.
Art. 15-quinquies (Forme pensionistiche complementari con meno di cento aderenti). - 1. La COVIP puo' individuare, con proprio regolamento, le disposizioni del presente decreto e della normativa secondaria che non trovano applicazione nei riguardi dei fondi pensione con meno di cento aderenti.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, l'attivita' transfrontaliera puo' essere esercitata dai fondi pensione con meno di cento aderenti solo se trovano applicazione tutte le disposizioni del presente decreto.».
2. Al comma 5 dell'articolo 19 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 , dopo le parole: «del Ministro del lavoro e delle politiche sociali» sono inserite le seguenti: «e del Ministro dell'economia e delle finanze,».
Note all' art. 5:
- Per il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 , vedi note alle premesse.
- Per la legge 23 ottobre 1992, n. 421 , vedi note alle premesse.
- Per la direttiva 2003/41/CE , vedi note alle premesse.
- Il testo vigente dell'art. 19, del citato decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 , cosi' come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 19 (Compiti della COVIP). - 1. Le forme pensionistiche complementari di cui al presente decreto, ivi comprese quelle di cui all'art. 20, commi 1, 3 e 8, nonche' i fondi che assicurano ai dipendenti pubblici prestazioni complementari al trattamento di base e al TFR, comunque risultino gli stessi configurati nei bilanci di societa' o enti ovvero determinate le modalita' di erogazione, ad eccezione delle forme istituite all'interno di enti pubblici, anche economici, che esercitano i controlli in materia di tutela del risparmio, in materia valutaria o in materia assicurativa, sono iscritte in un apposito albo, tenuto a cura della COVIP.
2. In conformita' agli indirizzi generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e ferma restando la vigilanza di stabilita' esercitata dalle rispettive autorita' di controllo sui soggetti abilitati di cui all'art. 6, comma 1, la COVIP esercita, anche mediante l'emanazione di istruzioni di carattere generale e particolare, la vigilanza su tutte le forme pensionistiche complementari. In tale ambito:
a) definisce le condizioni che, al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, comparabilita' e portabilita', le forme pensionistiche complementari devono soddisfare per poter essere ricondotte nell'ambito di applicazione del presente decreto ed essere iscritte all'albo di cui al comma 1;
b) approva gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari, verificando la ricorrenza dei requisiti di cui al comma 3 dell'art. 4 e delle altre condizioni richieste dal presente decreto e valutandone anche la compatibilita' rispetto ai provvedimenti di carattere generale da essa emanati; nel disciplinare, con propri regolamenti, le procedure per l'autorizzazione dei fondi pensione all'esercizio dell'attivita' e per l'approvazione degli statuti e dei regolamenti dei fondi, nonche' delle relative modifiche, la COVIP individua procedimenti di autorizzazione semplificati, prevedendo anche l'utilizzo del silenzio-assenso e l'esclusione di forme di approvazione preventiva. Tali procedimenti semplificati devono in particolar modo essere utilizzati nelle ipotesi di modifiche statutarie e regolamentari conseguenti a sopravvenute disposizioni normative. Ai fini di sana e prudente gestione, la COVIP puo' richiedere di apportare modifiche agli statuti e ai regolamenti delle forme pensionistiche complementari, fissando un termine per l'adozione delle relative delibere;
c) verifica il rispetto dei criteri di individuazione e ripartizione del rischio come individuati ai sensi dei commi 11 e 13 dell'art. 6;
d) definisce, sentite le autorita' di vigilanza sui soggetti abilitati a gestire le risorse delle forme pensionistiche complementari, i criteri di redazione delle convenzioni per la gestione delle risorse, cui devono attenersi le medesime forme pensionistiche e i gestori nella stipula dei relativi contratti;
e) verifica le linee di indirizzo della gestione e vigila sulla corrispondenza delle convenzioni per la gestione delle risorse ai criteri di cui all'art. 6, nonche' alla lettera d);
f) indica criteri omogenei per la determinazione del valore del patrimonio delle forme pensionistiche complementari, della loro redditivita', nonche' per la determinazione della consistenza patrimoniale delle posizioni individuali accese presso le forme stesse; detta disposizioni volte all'applicazione di regole comuni a tutte le forme pensionistiche circa la definizione del termine massimo entro il quale le contribuzioni versate devono essere rese disponibili per la valorizzazione; detta disposizioni per la tenuta delle scritture contabili, prevedendo: il modello di libro giornale, nel quale annotare cronologicamente le operazioni di incasso dei contributi e di pagamento delle prestazioni, nonche' ogni altra operazione, gli eventuali altri libri contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio della forma pensionistica complementare attraverso la contabilizzazione secondo i criteri definiti in base al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , evidenziando le posizioni individuali degli iscritti e il rendiconto annuale della forma pensionistica complementare; il rendiconto e il prospetto sono considerati quali comunicazioni sociali agli effetti di cui all' art. 2621 del codice civile ;
g) detta disposizioni volte a garantire la trasparenza delle condizioni contrattuali di tutte le forme pensionistiche complementari, al fine di tutelare l'adesione consapevole dei soggetti destinatari e garantire il diritto alla portabilita' della posizione individuale tra le varie forme pensionistiche complementari, avendo anche riguardo all'esigenza di garantire la comparabilita' dei costi; disciplina, tenendo presenti le disposizioni in materia di sollecitazione del pubblico risparmio, le modalita' di offerta al pubblico di tutte le predette forme pensionistiche, dettando disposizioni volte all'applicazione di regole comuni per tutte le forme pensionistiche complementari, sia per la fase inerente alla raccolta delle adesioni sia per quella concernente l'informativa periodica agli aderenti circa l'andamento amministrativo e finanziario delle forme pensionistiche complementari, anche al fine di eliminare distorsioni che possano arrecare pregiudizio agli aderenti; a tale fine elabora schemi per gli statuti, i regolamenti, le schede informative, i prospetti e le note informative da indirizzare ai potenziali aderenti a tutte le forme pensionistiche complementari, nonche' per le comunicazioni periodiche da inoltrare agli aderenti alle stesse; vigila sull'attuazione delle predette disposizioni nonche', in generale, sull'attuazione dei principi di trasparenza nei rapporti con gli aderenti, nonche' sulle modalita' di pubblicita', con facolta' di sospendere o vietare la raccolta delle adesioni in caso di violazione delle disposizioni stesse;
h) detta disposizioni volte a disciplinare le modalita' con le quali le forme pensionistiche complementari sono tenute ad esporre nel rendiconto annuale e, sinteticamente, nelle comunicazioni periodiche agli iscritti, se ed in quale misura nella gestione delle risorse e nelle linee seguite nell'esercizio dei diritti derivanti dalla titolarita' dei valori in portafoglio, siano stati presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali;
i) esercita il controllo sulla gestione tecnica, finanziaria, patrimoniale, contabile delle forme pensionistiche complementari, anche mediante ispezioni presso le stesse, richiedendo l'esibizione dei documenti e degli atti che ritenga necessari;
l) riferisce periodicamente al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, formulando anche proposte di modifiche legislative in materia di previdenza complementare;
m) pubblica e diffonde informazioni utili alla conoscenza dei problemi previdenziali;
n) programma ed organizza ricerche e rilevazioni nel settore della previdenza complementare anche in rapporto alla previdenza di base; a tale fine, le forme pensionistiche complementari sono tenute a fornire i dati e le informazioni richiesti, per la cui acquisizione la COVIP puo' avvalersi anche dell'Ispettorato del lavoro.
3. Per l'esercizio della vigilanza, la COVIP puo' disporre che le siano fatti pervenire, con le modalita' e nei termini da essa stessa stabiliti:
a) le segnalazioni periodiche, nonche' ogni altro dato e documento richiesti;
b) i verbali delle riunioni e degli accertamenti degli organi interni di controllo delle forme pensionistiche complementari.
4. La COVIP puo' altresi':
a) convocare presso di se' gli organi di amministrazione e di controllo delle forme pensionistiche complementari;
b) richiedere la convocazione degli organi di amministrazione delle forme pensionistiche complementari, fissandone l'ordine del giorno;
b-bis) inibire con provvedimento motivato, in tutto o in parte, per un periodo massimo di sessanta giorni, l'attivita' della forma pensionistica complementare ove vi sia il fondato sospetto di grave violazione delle norme del presente decreto e vi sia urgenza di provvedere.
5. Nell'esercizio della vigilanza la COVIP ha diritto di ottenere le notizie e le informazioni richieste alle pubbliche amministrazioni. I dati, le notizie, le informazioni acquisiti dalla COVIP nell'esercizio delle proprie attribuzioni sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni, ad eccezione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, e fatto salvo quanto previsto dal codice di procedura penale sugli atti coperti dal segreto. I dipendenti e gli esperti addetti alla COVIP nell'esercizio della vigilanza sono incaricati di un pubblico servizio. Essi sono vincolati al segreto d'ufficio e hanno l'obbligo di riferire alla COVIP tutte le irregolarita' constatate, anche quando configurino fattispecie di reato.
6. Accordi di collaborazione possono intervenire tra la COVIP, le autorita' preposte alla vigilanza sui gestori soggetti di cui all'art. 6 e l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato al fine di favorire lo scambio di informazioni e di accrescere l'efficacia dell'azione di controllo.
7. Entro il 31 maggio di ciascun anno la COVIP trasmette al Ministro del lavoro e delle politiche sociali una relazione sull'attivita' svolta, sulle questioni in corso di maggior rilievo e sugli indirizzi e le linee programmatiche che intende seguire. Entro il 30 giugno successivo il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmette detta relazione al Parlamento con le proprie eventuali osservazioni.».
Entrata in vigore il 25 marzo 2007
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