Articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348
Articolo 9Articolo 11
Versione
8 gennaio 2004
Art. 10. Buoni pasto 1. Tenuto conto dei particolari disagi derivanti da specifiche situazioni di impiego del personale, sono assegnate, a ciascuna Forza di polizia ad ordinamento militare, a decorrere dal 1° gennaio 2003, le seguenti risorse per la concessione dei buoni pasto, cosi' ripartite:
a) Arma dei carabinieri: Euro 688.000,00;
b) Corpo della guardia di finanza: Euro 444.000,00.
2. I criteri per l'utilizzo delle somme sopra indicate e per l'individuazione delle fattispecie che danno titolo alla concessione del beneficio sono definiti dalle Amministrazioni nel rispetto della normativa vigente in materia di buoni pasto.
Entrata in vigore il 8 gennaio 2004
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