Articolo 5 del Decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7
Articolo 4Articolo 6
Versione
6 febbraio 2016
Art. 5. Criteri di commisurazione delle sanzioni pecuniarie 1. L'importo della sanzione pecuniaria civile e' determinato dal giudice tenuto conto dei seguenti criteri:
a) gravita' della violazione;
b) reiterazione dell'illecito;
c) arricchimento del soggetto responsabile;
d) opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze dell'illecito;
e) personalita' dell'agente;
f) condizioni economiche dell'agente.
Entrata in vigore il 6 febbraio 2016
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