Articolo 2 del Decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3
Articolo 1 bisArticolo 3 bis
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12 gennaio 2023
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12 marzo 2023
Art. 2. Poteri sostitutivi e nomina del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 1. All' articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 , dopo il comma 1-bis, e' inserito il seguente:
«1-ter. Con riferimento agli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), ((numero 1)) , del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 , convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 , limitatamente alle aree del terremoto del 2016 nell'ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, il commissario ad acta di cui all'articolo 12, comma 1, ove nominato, viene individuato nel Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.».
2. Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell' articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 . Lo stesso Commissario trasmette al Governo, entro il 31 maggio 2023, utilizzando anche i dati disponibili nei sistemi di monitoraggio della Ragioneria Generale dello Stato, una relazione sullo stato di attuazione della ricostruzione, anche al fine di individuare eventuali ulteriori misure di accelerazione e semplificazione da applicare agli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Al compenso ((del Commissario)) si provvede ai sensi dell'articolo 38, comma 3, ((del)) decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 , convertito ((, con modificazioni,)) dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 .
3. ((All'articolo 38)) del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 , convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 , ((il comma 1)) e' abrogato. Conseguentemente, al comma 2 ((del citato articolo 38)) , dopo le parole: «Al Commissario» sono inserite le seguenti: «straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016».
Entrata in vigore il 12 marzo 2023
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