Articolo 2 del Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267
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31 maggio 2024
Art. 2. Volontariato 1. Le attivita' di volontariato da svolgersi nell'ambito delle materie di competenza della regione e delle province autonome, e le relative organizzazioni, sono disciplinate dalla legge regionale o provinciale nel rispetto dei limiti relativi alle materie medesime.
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 APRILE 2024, N. 64)) .
2-bis. ((Le province autonome riconoscono, valorizzano e promuovono)) gli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 , che operano nell'ambito provinciale, nonche' gli altri enti iscritti nell'elenco di cui al comma 2-quinquies.
2-ter. Ai fini del presente articolo si considerano enti del Terzo settore i soggetti di cui all' articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 , iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del medesimo decreto con sede o ambito di operativita' nel territorio ((delle province autonome. Le province autonome promuovono)) l'accesso degli enti del Terzo settore ai vantaggi economici provinciali ovvero comunali di qualunque genere previsti e ((riconoscono)) agli stessi le agevolazioni tributarie previste ai sensi degli articoli 73 e 80 dello Statuto speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 . ((Le province autonome esercitano)) le funzioni amministrative in materia di Registro unico nazionale del Terzo settore ((nel rispettivo territorio)) .
2-quater. ((Le province autonome riconoscono)) il ruolo del centro servizi per il volontariato accreditato nel territorio provinciale ai sensi dell' articolo 61 del decreto legislativo n. 117 del 2017 e ((possono)) concludere con esso accordi o convenzioni per lo svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 61, comma 1, lettera a), del medesimo decreto.
2-quinquies. ((Le province autonome disciplinano)) , con legge provinciale e nell'ambito delle materie di propria competenza, la tenuta di un elenco delle associazioni e degli altri enti a carattere privato che, senza fine di lucro, svolgono attivita' di interesse generale ai sensi dell' articolo 118, quarto comma, della Costituzione , non iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, promuovendo per gli stessi l'accessibilita' ai vantaggi economici provinciali ovvero comunali di qualunque genere previsti e riconoscendo anche le agevolazioni tributarie previste ai sensi degli articoli 73 e 80 dello Statuto speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 . Gli statuti delle associazioni e degli altri enti iscritti nell'elenco garantiscono il rispetto dei principi di democraticita', di pari opportunita' ed eguaglianza di tutti gli associati nonche' di elettivita' delle cariche sociali.
2-sexies. All'elenco di cui al comma 2-quinquies sono altresi' iscritti di diritto gli enti ((...)) iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all' articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 , con sede o ambito di operativita' nel territorio ((delle province autonome)) .
2-septies. ((Le province autonome promuovono e valorizzano)) i rapporti e le forme di partenariato tra gli enti del sistema territoriale provinciale integrato e gli enti di cui al comma 2-bis, anche disciplinando le modalita' di attuazione della co-programmazione e co-progettazione con gli enti del Terzo settore di cui all' articolo 55 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 . Al fine di aumentare il coinvolgimento della comunita', gli enti del Terzo settore possono avvalersi, secondo modalita' disciplinate ((dalle province autonome)) , del contributo degli enti di cui al comma 2-quinquies, a condizione che si tratti di un apporto definito, riferito ad attivita' strumentali o complementari rispetto alle attivita' di interesse generale svolte dagli enti del Terzo settore.
Entrata in vigore il 31 maggio 2024
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