Articolo 6 del Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267
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7 maggio 1992
Art. 6. Giudice di pace 1. Alla nomina, alla decadenza e alla dispensa dall'ufficio dei magistrati onorari investiti delle funzioni di giudice di pace si provvede, nella regione Trentino-Alto Adige, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del presidente della giunta regionale, osservate le altre norme in materia stabilite dall'ordinamento giudiziario.
2. Il personale amministrativo degli uffici del giudice di pace e' inquadrato con legge regionale nei ruoli del personale della regione, salva la dipendenza funzionale dal giudice di pace o dal coordinatore di cui all' art. 15 della legge 21 novembre 1991, n. 374 . La legge regionale assicura anche l'osservanza dei principi di cui ai commi 4 e 6 e disciplina le modalita' di immissione in ruolo con priorita' del personale assegnato agli uffici di conciliazione alla data del 31 dicembre 1989. La regione provvede altresi' alla fornitura delle attrezzature e dei servizi necessari per il funzionamento degli uffici.
3. L'istituzione di sedi distaccate dell'ufficio del giudice di pace e' disposta dal Ministro di grazia e giustizia, d'intesa con la provincia autonoma. La vigilanza e la sorveglianza sugli uffici del giudice di pace sono esercitate disgiuntamente dal presidente del tribunale ordinario e dalla giunta provinciale.
4. L'art. 89 dello statuto e le relative disposizioni di attuazione si applicano anche per i magistrati onorari di cui al comma 1. Con successivo decreto legislativo da emanare prima dell'insediamento dei predetti uffici saranno determinate le relative piante organiche provinciali.
5. Nella provincia di Bolzano le funzioni di coordinatore dell'ufficio del giudice di pace sono esercitate a bienni alterni da un giudice di lingua italiana e da un giudice di lingua tedesca, osservandosi il criterio indicato nell' art. 15, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374 . Le funzioni di coordinatore sono esercitate per un biennio da un giudice di lingua ladina quando egli risulta il piu' anziano in applicazione del predetto criterio.
6. La conoscenza, accertata nei modi di legge, della lingua italiana e della lingua tedesca e' richiesta, nella provincia di Bolzano, per la nomina dei giudici di pace e per la nomina o il trasferimento degli addetti alle relative cancellerie e degli ausiliari.
7. L' art. 40 della legge 21 novembre 1991, n. 374 , non si applica nella regione Trentino-Alto Adige. L'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 1› febbraio 1973, n. 49, e' abrogato.
8. I posti di organico del personale amministrativo di cui al comma 2 sono stabiliti previa intesa della regione con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro; gli stessi sono portati in diminuizione dei posti di organico di cui all' art. 12, commi 2 e 3, della legge 21 novembre 1991, n. 374 .
9. Le spese sostenute dalla regione in conseguenza di quanto disposto dal comma 2 sono rimborsate dallo Stato entro limiti predeterminati sulla base dei corrispondenti oneri mediamente sostenuti dallo Stato per gli uffici del giudice di pace.
Note all'art. 6:
- Si trascrive, nell'ordine, il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 12 , dell' art. 15 e dell' art. 40 della legge n. 374/1991 , istitutiva del giudice di pace:
"Art. 12, commi 2 e 3. - 2. L'organico relativo al personale di cancelleria viene aumentato complessivamente di n. 6.059 unita' di cui:
a) 12 della I qualifica dirigenziale;
b) 84 della IX qualifica funzionale;
c) 840 dell'VIII qualifica funzionale;
d) 1.495 della VI qualifica funzionale;
e) 802 della V qualifica funzionale;
f) 1.604 della IV qualifica funzionale;
g) 1.222 della III qualifica funzionale.
3. L'organico relativo al personale degli uffici notificazioni e protesti viene aumentato complessivamente di n. 1.360 unita' di cui:
a) 240 della VII qualifica funzionale;
b) 480 della VI qualifica funzionale;
c) 640 della V qualifica funzionale".
"Art. 15 (Coordinatore dell'ufficio del giudice di pace) - 1. Nel caso in cui all'ufficio siano assegnati piu' giudici, il piu' anziano per le funzioni giudiziarie esercitate o, in mancanza, il piu' anziano, avuto riguardo alla data di assunzione dell'incarico o, a parita' di date, il piu' anziano di eta', svolge compiti di coordinamento.
2. Il coordinatore, secondo le direttive del Consiglio superiore della magistratura e in armonia con le indicazioni del consiglio giudiziario, provvede all'assegnazione degli affari e, d'intesa con il presidente del tribunale, stabilisce annualmente i giorni e le ore delle udienze di istruzione e di discussione delle cause di competenza dell'ufficio".
"Art. 40 (Norme per le regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta). - 1. Alla nomina, alla decadenza e alla dispensa dall'ufficio dei magistrati onorari investiti delle funzioni di giudice di pace nelle regioni Trentino- Alto Adige e Valle d'Aosta si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta dei presidenti delle rispettive giunte regionali, osservate le altre norme in materia stabilite dall'ordinamento giudiziario e nel rispetto delle procedure previste dalla presente legge.
2. I presidenti delle giunte regionali di cui al comma 1 rilasciano l'autorizzazione all'esercizio delle funzioni del personale amministrativo presso gli uffici del giudice di pace; detto personale sara' inquadrato in ruoli locali secondo le modalita' che saranno stabilite con legge della regione; i presidenti delle medesime giunte regionali provvedono anche alla revoca e alla sospensione temporanea dell'autorizzazione nei casi previsti dall'ordinamento giudiziario.
3. Le spese che le regioni incontrano in conseguenza di quanto disposto dal presente articolo vengono rimborsate dallo Stato agli enti stessi.
4. Per quanto non specificamente previsto dal presente articolo, si provvede con le norme di coordinamento e di attuazione ai sensi dell'art. 42, sentiti gli enti interessati".
- L'art. 89 del testo unico delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.R.
n. 670/1972 , e' cosi' formulato:
"Art. 89. - Per la provincia di Bolzano sono istituiti ruoli del personale civile, distinti per carriere, relativi alle amministrazioni statali aventi uffici nella provincia.
Tali ruoli sono determinati sulla base degli organici degli uffici stessi, quali stabiliti, ove occorra, con apposite norme.
Il comma precedente non si applica per le carriere direttive dell'Amministrazione civile dell'interno, per il personale della pubblica sicurezza e per quello amministrativo del Ministero della difesa.
I posti dei ruoli, di cui al primo comma, considerati per amministrazione e per carriere, sono riservati a cittadini appartenenti a ciascuno dei tre gruppi linguistici, in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi, quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nel censimento ufficiale della popolazione.
L'attribuzione dei posti riservati a cittadini di lingua tedesca e ladina sara' effettuata gradualmente, sino al raggiungimento delle quote di cui al comma precedente, mediante le nuove assunzioni in relazione alle vacanze che per qualsiasi motivo si determinano nei singoli ruoli.
Al personale dei ruoli di cui al primo comma e' garantita la stabilita' di sede nella provincia, con esclusione degli appartenenti ad amministrazioni o carriere per le quali si rendano necessari trasferimenti per esigenze di servizio per addestramento del personale.
I trasferimenti del personale di lingua tedesca saranno, comunque, contenuti nella percentuale del dieci per cento dei posti da esso complessivamente occupati.
Le disposizioni sulla riserva e ripartizione proporzionale tra i gruppi linguistici italiano e tedesco dei posti esistenti nella provincia di Bolzano sono estese al personale della magistratura giudicante e requirente. E' garantita la stabilita' di sede nella provincia stessa ai magistrati appartenenti al gruppo linguistico tedesco, ferme le norme dell'ordinamento giudiziario sulle incompatibilita'.Si applicano anche al personale della magistratura in provincia di Bolzano i criteri per la attribuzione dei posti riservati ai cittadini di lingua tedesca, fissati nel quarto comma del presente articolo".
- Il testo dell' art. 28 del D.P.R. n. 49/1973 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige: organi della regione e delle province di Trento e Bolzano e funzioni regionali) era il seguente:
"Art. 28. - Nel procedere alla nomina dei giudici conciliatori e vice conciliatori ai sensi dell'art. 94 dello statuto, il presidente della giunta regionale sentira' anche la giunta provinciale competente.
E' consentita la nomina di un unico conciliatore e vice conciliatore per gli uffici di conciliazione.
Per i provvedimenti di decadenza, revoca e dispensa dei conciliatori e vice conciliatori, il presidente della giunta regionale sentira' anche il parere della giunta provinciale competente.
I provvedimenti di revoca e di dispensa sono emessi pre- via istruttoria e contestazione degli addebiti.
I conciliatori e i vice conciliatori prestano giuramento davanti al pretore del rispettivo mandamento con la formula prevista dall'ordinamento giudiziario.
Il presidente della giunta regionale comunica al Ministero di grazia e giustizia, all'inizio di ogni triennio, l'elenco completo dei giudici conciliatori e vice conciliatori in servizio e, all'inizio di ogni anno, l'elenco delle variazioni relative".
Entrata in vigore il 7 maggio 1992
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