Articolo 4 del Decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13
Articolo 2 bisArticolo 3 bis
Versione
26 febbraio 2002
Art. 4. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Entrata in vigore il 26 febbraio 2002
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