Articolo 3 ter del Decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13
Articolo 3 bisArticolo 3 quater
Versione
27 aprile 2002
Art. 3-ter. (( 1. Al comma 1, numero 4), dell'articolo 63 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "La pendenza di una lite in materia tributaria ovvero di una lite promossa ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto non determina incompatibilita'" e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilita' soltanto in caso di affermazione di responsabilita' con sentenza passata in giudicato. La costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilita'. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso" ))
Entrata in vigore il 27 aprile 2002
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